Concetti Chiave
- I coniugi hanno l'obbligo di sostegno reciproco sia morale che materiale, con un duplice contenuto sentimentale e patrimoniale.
- È obbligo dei coniugi educare, istruire e mantenere i figli e attuare un progetto di vita familiare condividendo la coabitazione.
- Ciascun coniuge deve contribuire ai bisogni della famiglia in base alle proprie possibilità, seguendo il principio di proporzionalità.
- Il figlio ha il dovere di contribuire al mantenimento familiare secondo le proprie capacità e reddito finché convive con i genitori.
- La violazione dei doveri matrimoniali può portare all'addebito di separazione, con il giudice che valuta criteri assistenziali, risarcitori e compensativi.
Diritti e doveri all’interno del matrimonio
I coniugi hanno l’obbligo di sostegno reciproco sia sul piano morale che sul piano materiale; tale obbligo rappresenta pertanto un duplice contenuto, in parte sentimentale e in parte patrimoniale. I coniugi sono inoltre obbligati ad educare, istruire e mantenere i figli. Ad essi è prescritto il dovere di attuare un progetto famigliare di vita e di coabitare, cioè di condividere pienamente il loro rapporto.
Infine, ogni coniuge ha il dovere di contribuire, in relazione alle proprie possibilità sostanziali (principio di proporzionalità), ai bisogni della famiglia.L’art. 315 bis del c.c. impone persino al figlio il dovere di contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.
I coniugi sono tenuti reciprocamente a rispettare i suddetti doveri predeterminati dal legislatore, che sono automaticamente prescritti loro nel momento stesso in cui sorge il vincolo matrimoniale. In particolare, la violazione di uno dei doveri matrimoniali che sia causa della separazione personale e che sia stata commessa con dolo o colpa può portare all’addebito della separazione. Nel caso in cui la separazione scaturisca da un rapporto di reciproca intolleranza, il giudice emette una sentenza di separazione senza colpa; qualora uno dei due coniugi imputi all’altro la violazione di uno dei doveri coniugali come causa determinante ed esclusiva del divorzio, il giudice emette una sentenza che preveda l’addebito di separazione. Il quantum di questo assegno è determinato sulla base di un criterio assistenziale (che tiene conto delle condizioni economiche dei coniugi), un criterio risarcitorio (basato sulle ragioni della decisione), un criterio compensativo (fondato sul contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare). Il procedimento necessario per giungere al concreto scioglimento del vincolo matrimoniale può aver luogo in diversi modi.