Concetti Chiave
- Le formalità matrimoniali servono a notificare l'intenzione di sposarsi, permettendo opposizioni da chi è a conoscenza di impedimenti.
- La pubblicazione prevede l'affissione di un avviso con i dati degli sposi per almeno otto giorni, ma può essere abbreviata o omessa con autorizzazione del tribunale.
- Solo genitori e parenti prossimi possono opporsi al matrimonio, presentando ricorso al presidente del tribunale.
- Dopo tre giorni dalla pubblicazione senza opposizioni, il matrimonio può essere celebrato pubblicamente alla presenza di due testimoni.
- Durante la cerimonia, vengono letti gli Art. 143, 144, 147, e l'ufficiale dello stato civile dichiara l'unione degli sposi.
Formalità preliminari al matrimonio
Le formalità che precedono la celebrazione del matrimonio, hanno la funzione di rendere nota la relativa intenzione dei nubendi, consentendo a chi ne sia conoscenza di proporre opposizione. Si tratta di una funzione, almeno in larga misura, superata nell’odierna società.
La pubblicazione: consiste nell’affissione per almeno otto giorni (a cura dell’ufficiale dello stato civile), in appositi spazi, di un avviso contenente i dati identificativi di chi intende sposarsi. Tale formalità può essere abbreviata o omessa con autorizzazione del tribunale. L’Art 102 elenca le persone che possono fare opposizione (in genere, genitori e parenti prossimi) quando questi siano a conoscenza di un impedimento. Sull’opposizione, da proporre con ricorso al presidente del tribunale del luogo dove è stata eseguita la pubblicazione, decide il tribunale con decreto motivato.
Celebrazione del matrimonio
Trascorsi i tre giorni successivi alla pubblicazione, senza che sia stata fatta alcuna posizione, l’ufficiale dello stato civile può procedere alla celebrazione del matrimonio. Questo avviene pubblicamente, in linea di massima nella casa comunale, alla presenza di due testimoni, con le relative dichiarazioni, fatte personalmente, da ciascuno degli sposi e successivamente alla lettura degli Art. 143, 144, 147. A ciò segue la dichiarazione dell’ufficiale dello stato civile che si sono uniti in matrimonio (Art 107)