Concetti Chiave
- La norma penale incriminatrice non può essere retroattiva, secondo la costituzione, e si applica solo dopo la sua pubblicazione.
- Il codice penale del 1930 specifica che nessuno può essere punito per un fatto che non costituiva reato al momento del suo compimento.
- Un soggetto non può essere punito per un reato che una legge posteriore non considera più tale, introducendo la retroattività in casi specifici.
- Quando una pena viene mitigata senza abrogare il reato, il giudice deve applicare il trattamento più favorevole al reo.
- Le leggi penali non permettono l'applicazione del criterio analogico, diversamente da altre materie giuridiche.
Materia penale
La materia penale costituisce un’eccezione nell’ambito dell’applicazione del criterio cronologico. La costituzione, infatti, afferma che la norma penale incriminatrice non può essere retroattiva. La pena disposta per un reato, dunque, può incriminare chi compie il reato esclusivamente a partire dal momento in cui tale norma è stata pubblicata.
L’articolo 2 (comma 1) del codice penale del 1930, afferma che nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.
Espressione del medesimo tipo di attenzione è definita dal quarto comma, che stabilisce che, qualora non vi fosse una vera e propria abrogazione del reato, bensì esclusivamente una mitigazione della pena, il giudice deve applicare il trattamento più favorevole al reo.
La materia penale trova eccezioni in diversi contesti. Anche nel caso dell’applicazione del criterio analogico, ad esempio, essa non segue le regole delle altre materie: l’articolo 14 del codice, infatti, stabilisce che le leggi penali non si applicano oltre i casi da essa prevista. In questo caso, dunque, non si può utilizzare il criterio analogico.