Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La longi temporis praescriptio si affermò nel III secolo D.C. come modello parallelo all'usucapione.
  • Regolamentava il possesso di fondi in suolo provinciale, dove era concessa solo la proprietà concessiva, non il dominium.
  • Se un terzo possedeva un fondo per un certo tempo, il proprietario per concessione perdeva la tutela giuridica tramite azione reale.
  • La difesa del titolare della concessione variava: 10 anni di possesso fra presenti e 20 anni fra assenti.
  • Giustiniano applicò la longi temporis praescriptio per l'usucapione dei beni immobili e tre anni per i beni mobili.

Indice

  1. Evoluzione del diritto romano
  2. Conseguenze della longi temporis praescriptio
  3. Usucapione e beni mobili

Evoluzione del diritto romano

A partire dal III secolo D.C: cominciò ad affermarsi un modello affiancato all’usucapione, definito «longi temporis praescriptio».
Esso venne introdotto per regolamentare il possesso dei fondi posti in suolo provinciale, sui quali non si poteva avere il dominium bensì esclusivamente la proprietà concessiva.

Conseguenze della longi temporis praescriptio

Qualora il fondo di cui un soggetto aveva avuto la concessione fosse stato posseduto da un terzo per un certo periodo di tempo, il proprietario per concessione perdeva la tutela giuridica tramite azione reale esperibile erga omnes.

In questo caso, dunque, il titolare della concessione non poteva difendersi nei confronti di un terzo che aveva posseduto per lungo tempo: dieci anni fra presenti (nel caso in cui il titolare fosse presente sul fondo e un terzo avesse posseduto esclusivamente una porzione di terreno sulla quale il titolare non aveva mai rivendicato il diritto) e 20 anni fra assenti (se il titolare della concessione non era sul luogo).

Usucapione e beni mobili

Giustiniano stabilì poi che l’usucapione su beni mobili dovesse avvenire dopo tre anni di possesso del bene e che per l’usucapione dei beni immobili dovesse essere applicata la longi temporis praescriptio.
Nel mondo romano, un soggetto poteva acquisire l’eredità in due modi: tramite l’accettazione formale del bene (cretio), oppure assumendo un comportamento tale da indurre a pensare che egli volesse accettare l’eredità.

Si consideri, ad esempio, un soggetto che abbia ereditato una cantina piena di botti di vino. Se egli si recasse presso la cantina e aprisse e consumasse una bottiglia di vino, mostrerebbe un’accettazione tacita dell’eredità.

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