Concetti Chiave
- Il concetto giuridico di bene è flessibile e varia con l'evoluzione delle conoscenze umane, permettendo di sfruttare risorse precedentemente inutilizzabili.
- Nel diritto romano, le res comunes omnium sono risorse abbondanti accessibili a tutti, mentre i beni limitati possono essere oggetto di diritto e causare conflitti.
- L'articolo 810 del codice civile italiano definisce beni le cose che possono essere oggetto di diritto, escludendo le res comunes omnium.
- Gaio distingue tra res divini iuris e res humani iuris, classificando ulteriormente le cose in base alla loro commerciabilità e sacralità.
- Le distinzioni di Gaio hanno posto le basi per il diritto romano nel definire giuridicamente i beni in relazione alla loro utilità.
Indice
Il rapporto dell'uomo con i beni
L’uomo ha un rapporto speciale con le cose che ne soddisfano i bisogni, dai più elementari, come ad esempio l’esigenza di coprirsi e nutrirsi, fino a giungere alle cose meno futili. Il concetto giuridico di bene è sempre elastico e relativo poiché esso cambia in base al progredire delle conoscenze umane. Man mano che l’uomo acquisisce nuove conoscenze è in grado di sfruttare cose che precedentemente erano inutilizzabili e dunque non ascrivibili tra i beni.
Diritto romano e beni comuni
Sotto il profilo del diritto romano, esistono delle cose sulle quali nessuno dimostra l’interesse di avere il monopolio poiché tutti possono utilizzarle in abbondanza (definite da Marciano res comunes omnium). Altre cose, però, esistono solo in quantità limitiate: il loro utilizzo da parte di una persona determina delle conseguenze sull’utilizzo della stessa cosa da parte di un altro soggetto. Tali oggetti sono definiti beni poiché possono essere oggetto di diritto (cioè oggetto di un rapporto tra due esseri umani). Intorno a queste cose possono talvolta sorgere conflitti tra più soggetti o tra più comunità.
Definizione e classificazione dei beni
L’articolo 810 del codice civile definisce «beni» le cose che possono formare oggetto di diritto.
tra essi, dunque, non possono figurare in alcun caso le res comunes omnium, accessibili a tutti in maniera illimitata.
Gaio opera una divisione fra le cose: res divini iuris e res humani iuris. In tale ambito egli pone in essere un’ulteriore summa divisio tra res in commercio e res extra commerciu, res sanctae, religiosae e sacrae, res soli e res ceterae, beni semplici, composti e complessi.
Fu proprio a partire dalle distinzioni operate da Gaio che il diritto romano iniziò ad attribuire valore giuridico al concetto di bene, parametrato sempre sulla base dell’utilità delle cose di cui si dispone, gode e usufruisce.
Domande da interrogazione
- Qual è il rapporto dell'uomo con i beni secondo il testo?
- Come il diritto romano classifica i beni comuni?
- Qual è la definizione di "beni" secondo l'articolo 810 del codice civile?
L'uomo ha un rapporto speciale con i beni che soddisfano i suoi bisogni, dai più elementari ai meno futili, e il concetto di bene è elastico e relativo, cambiando con il progredire delle conoscenze umane.
Nel diritto romano, i beni comuni sono definiti come res comunes omnium, accessibili a tutti in maniera illimitata, mentre altri beni sono limitati e possono essere oggetto di diritto, causando potenziali conflitti.
L'articolo 810 del codice civile definisce "beni" le cose che possono formare oggetto di diritto, escludendo le res comunes omnium, che sono accessibili a tutti senza limitazioni.