Concetti Chiave
- La trasmissione di messaggi elettorali gratuiti è obbligatoria per la concessionaria pubblica, mentre è facoltativa per le emittenti private, con una durata massima di tre minuti.
- Le emittenti locali possono offrire spazi a pagamento per la propaganda elettorale, ma devono rispettare un limite massimo del 70% dei listini pubblicitari.
- Gli spazi per i messaggi autogestiti devono essere offerti in condizioni di parità ai soggetti politici e assegnati tramite sorteggio.
- Negli ultimi quindici giorni prima del voto è vietata la diffusione di sondaggi demoscopici sui risultati elettorali e sugli orientamenti politici degli elettori.
- La normativa sulle campagne elettorali non si applica alla rete, ma l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha auspicato un'autoregolamentazione delle piattaforme online.
Limiti alla propaganda elettorale
Durante la propaganda elettorale, la trasmissione dei messaggi gratuiti è obbligatoria per la concessionaria pubblica, facoltativa per le emittenti private: essi sono di durata non superiore a tre minuti e hanno un’autonoma collocazione nel palinsesto (non possono interrompere altri programmi). Soltanto le emittenti locali possono offrire spazi a pagamento, praticando comunque una tariffa massima non superiore al 70% dei listini pubblicitari.
Gli spazi per i messaggi autogestiti sono offerti in condizioni di parità ai soggetti politici rappresentati nelle assemblee elettive e assegnati mediante sorteggio.Altre norme riguardano l’editoria. Queste assicurano l’accesso paritario agli spazi su quotidiani e periodici che «intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali», con l’obbligo di darne tempestiva comunicazione sulle rispettive testate.
Si ricorda infine che negli ultimi quindici giorni prima del voto scatta il divieto di «rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto». Questa norma è criticata da quanti ritengono che la libertà del voto non escluda una valutazione strategica basata sulla conoscenza degli orientamenti degli altri elettori. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha chiarito che il divieto opera su qualsiasi mezzo di comunicazione, per cui i sondaggi non possono essere diffusi neppure su siti web e blog.
Per tutto il resto, invece, la normativa in materia di campagne elettorali non si applica alla rete. A questo proposito, in occasione delle ultime elezioni, l’Autorità ha auspicato una autoregolamentazione rivolgendosi in particolare a Google e Facebook (si vedano le «linee guida per la parità di accesso alle piattaforme online durante la campagna elettorale per le elezioni politiche 2018»).