Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • I limiti impliciti alla revisione costituzionale si basano su principi supremi come dignità umana, sovranità popolare e laicità dello Stato.
  • Questi principi formano l'essenza dei valori supremi della Costituzione e non possono essere alterati senza provocare un cambiamento costituzionale.
  • L'articolo 138 della Costituzione garantisce la rigidità costituzionale, e la sua modifica deve rispettare alcuni caratteri essenziali.
  • Le leggi costituzionali per gli statuti delle regioni speciali seguono un procedimento diverso rispetto all'articolo 138.
  • La fusione di regioni, o la creazione di nuove, segue un processo articolato in quattro fasi, inclusa l'approvazione referendaria e legislativa.

Limiti impliciti alla revisione costituzionale

I limiti impliciti alla revisione costituzionale coincidono con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale, che la Corte ha richiamato nella sent. n. 1146 del 1988. Ad esempio: il valore della dignità umana cui si riconnettono i diritti inviolabili; il principio della sovranità popolare; il principio pluralista; il principio di laicità dello Stato; il principio di eguaglianza; l’indefettibilità della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali.

Sono quei principi che danno identità all’ordinamento costituzionale (appartengono «all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione») e in quanto tali, se intaccati nel loro contenuto essenziale, darebbero luogo non a revisione ma appunto a mutamento costituzionale. Limite logico alla revisione costituzionale è stato ritenuto, da parte di alcuni, lo stesso art. 138 Cost.: ciò si spiega perché la garanzia della rigidità non potrebbe logicamente essere raggirata abrogando la norma che la Costituzione pone a suo presidio. Secondo altri, tale limite varrebbe non tanto per l’attuale formulazione dell’art. 138 ma per i principi ad esso sottesi. Esso potrebbe essere modificato purché siano rispettati tre caratteri essenziali: procedimento che imponga un consenso al di là della maggioranza semplice; decisione ponderata attraverso l’intervento ripetuto di ciascuna camera; possibile coinvolgimento del corpo elettorale. Ad esempio, le leggi costituzionali istitutive delle commissioni bicamerali per le riforme nel 1993 e 1997, modificarono il procedimento di cui all’art. 138 senza ridurne la rigidità.

Fra le riserve di legge costituzionale, sono caratterizzate da un procedimento che differisce in parte da quello dell’art. 138 le leggi costituzionali con cui sono adottati gli statuti delle regioni speciali.
Infine, un tipo di legge costituzionale rinforzata è quella prevista dall’art. 132.1 Cost. per la fusione di regioni ovvero la creazione di una regione nuova. Il procedimento si divide in quattro fasi:
- assunzione dell’iniziativa da parte di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate;
- acquisizione del parere dei consigli regionali;
- approvazione della proposta con referendum a maggioranza delle popolazioni stesse.
- approvazione della legge costituzionale ai sensi dell’art. 138 Cost. (cioè della legge di revisione dell’art. 131 Cost., nel quale sono elencate le regioni). Le nuove regioni devono avere in ogni caso una popolazione non inferiore a un milione di abitanti.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono i limiti impliciti alla revisione costituzionale secondo la Corte?
  2. I limiti impliciti coincidono con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale, come la dignità umana, la sovranità popolare, il pluralismo, la laicità dello Stato, l'eguaglianza e la tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali.

  3. Come può essere modificato l'articolo 138 della Costituzione?
  4. L'articolo 138 può essere modificato rispettando tre caratteri essenziali: un consenso oltre la maggioranza semplice, una decisione ponderata con intervento ripetuto delle camere e il possibile coinvolgimento del corpo elettorale.

  5. Qual è il procedimento per la fusione o creazione di nuove regioni secondo l'articolo 132.1 della Costituzione?
  6. Il procedimento prevede quattro fasi: iniziativa dei consigli comunali, parere dei consigli regionali, approvazione con referendum e approvazione della legge costituzionale ai sensi dell'articolo 138, con la condizione che le nuove regioni abbiano almeno un milione di abitanti.

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