Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La Corte costituzionale ha riconosciuto la serrata come legittima a fini contrattuali, legandola alla libertà d'impresa.
  • Esiste un diritto costituzionale di sciopero per i lavoratori e una libertà di serrata per le imprese sin dagli anni sessanta.
  • Per i lavoratori parasubordinati, la serrata non si applica direttamente; si tratta invece di un'azione di conflitto associata al diritto di sciopero.
  • La serrata illegittima sul piano civilistico comporta l'obbligo per il datore di lavoro di risarcire i lavoratori per le prestazioni non erogate.
  • La giurisprudenza considera la serrata come un contropotere per bilanciare il diritto di sciopero stabilito dall'articolo 40 della Costituzione.

Indice

  1. La legittimità della serrata
  2. Lavoratori parasubordinati e diritto di sciopero
  3. Illegittimità della serrata non contrattuale
  4. Risarcimento danni per serrata illegittima
  5. Serrata come contropotere del diritto di sciopero

La legittimità della serrata

La Corte costituzionale è stata chiamata a esprimersi sulla legittimità della serrata durante gli anni sessanta del XX secolo. Nel fornire il proprio giudizio, la Corte ha rilevato che non esiste alcuna norma in Costituzione che faccia riferimento al diritto di serrata. Tuttavia, la Corte ha ritenuto legittima la serrata a fini contrattuali riconducendola alla libertà d’impresa. In definitiva, sin dagli anni sessanta dello scorso secolo esiste, nell’ordinamento costituzionale italiano, un diritto costituzionale di sciopero per i lavoratori e la speculare libertà di serrata per le imprese.

Lavoratori parasubordinati e diritto di sciopero

Con riferimento ai lavoratori parasubordinati, i quali cioè instaurano un vincolo di subordinazione con il committente apprezzabile non sul piano giuridico bensì sotto il profilo socio-economico, non si può parlare di libertà di serrata, bensì di un’azione di conflitto riconducibile all’articolo 40 del testo costituzionale, ossia al diritto di sciopero.

Illegittimità della serrata non contrattuale

Nel corso dei decenni, i giuristi si sono interrogati se il rifiuto di ricevere la prestazione e, di conseguenza, il rifiuto di retribuire i lavoratori, è legittimo quando la finalità della serrata non è contrattuale. La risposta è stata elaborata in base alla tesi stilata da un docente bolognese, che ha definito la posizione civilistica della serrata facendo riferimento alla disciplina relativa alla mora del creditore (art. 1206 c.c.).

Risarcimento danni per serrata illegittima

Il comportamento di un datore di lavoro che rifiuta la cooperazione creditoria chiudendo l’impresa determina l’illegittimità sul piano civilistico della serrata dell’impresa, l’illegittimità del rifiuto e l’obbligo di risarcire il danno arrecato ai lavoratori che non hanno potuto adempiere alla prestazione. Il risarcimento del danno è corrispondente alle prestazioni che non sono state irrogate a causa della serrata. Venendo meno ai propri obblighi contrattuali, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il relativo danno.

Serrata come contropotere del diritto di sciopero

Sulla base di quanto stabilito dalla giurisprudenza Costituzionale, la serrata può essere considerata il contropotere volto a bilanciare il diritto di sciopero (riconosciuto dall’art. 40 Cost.). Il concetto attiene all’azione rivolta effettivamente a serrare (chiudere) il luogo di lavoro per impedire a coloro che ivi prestano servizio di adempiere al proprio dovere e, dunque, di ricevere la retribuzione.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la posizione della Corte costituzionale sulla legittimità della serrata?
  2. La Corte costituzionale ha ritenuto legittima la serrata a fini contrattuali, riconducendola alla libertà d’impresa, nonostante non esista una norma costituzionale specifica sul diritto di serrata.

  3. Come viene trattata la serrata per i lavoratori parasubordinati?
  4. Per i lavoratori parasubordinati, non si parla di libertà di serrata, ma di un’azione di conflitto riconducibile al diritto di sciopero, come stabilito dall’articolo 40 della Costituzione.

  5. Quali sono le conseguenze civilistiche di una serrata non contrattuale?
  6. Una serrata non contrattuale è considerata illegittima sul piano civilistico, comportando l’obbligo per il datore di lavoro di risarcire i danni ai lavoratori per le prestazioni non erogate a causa della serrata.

Domande e risposte

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