Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La libertà sindacale degli imprenditori non garantisce gli stessi diritti sindacali riconosciuti ai lavoratori, concentrandosi principalmente sulle dinamiche che coinvolgono i prestatori d'opera.
  • La rappresentanza sindacale dei datori di lavoro pubblici è regolamentata dal d.lgs. 165/2001, istituendo l'ARAN per le pubbliche amministrazioni.
  • Inizialmente, le garanzie dell'art. 39 erano per i lavoratori subordinati, ma ora la Corte costituzionale le ha estese ai lavoratori autonomi parasubordinati.
  • La privatizzazione del lavoro pubblico ha sancito la tutela della libertà sindacale per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
  • I militari e la Polizia di Stato hanno restrizioni legali sulla libertà sindacale, ma nel 2018 è stato permesso loro di associarsi sindacalmente, secondo la Cedu e la Carta sociale europea.

Indice

  1. Libertà sindacale e imprenditori
  2. Rappresentanza sindacale pubblica
  3. Limiti legali alla libertà sindacale

Libertà sindacale e imprenditori

Affermare che l’art. 39 estende la garanzia costituzionale della libertà sindacale anche agli imprenditori non vuol dire che essi godono degli stessi diritti sindacali riconosciuti ai lavoratori. Nel prevedere norme di sostegno all’attività lavorativa, ad esempio, la legge 300/1970 prende in considerazione solo le dinamiche che riguardano i prestatori d’opera, non i datori.

Rappresentanza sindacale pubblica

Il legislatore, inoltre, ha regolamentato in modo peculiare la rappresentanza sindacale dei datori di lavoro pubblici, disciplinata dal d.lgs. 165/2001, il quale ha istituito l’ARAN: agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.
Originariamente, le garanzie costituzionali ex art. 39 erano riconosciute ai soli lavoratori subordinati, Di recente, però, la Corte costituzionale ne ha decretato l’espansione anche ai lavoratori autonomi parasubordinati, il cui vincolo di subordinazione con l’impresa è apprezzabile non tanto sul piano giuridico, bensì su quello economico-retributivo. Ciò vale anche per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni: a seguito della privatizzazione del lavoro pubblico, infatti, è stata sancita la relativa tutela della libertà e dell’attività sindacale.

Limiti legali alla libertà sindacale

Gli unici limiti legali alla libertà sindacale previsti dal nostro ordinamento riguardano i militari e gli appartenenti alla Polizia di Stato.

Fino al 2018, i primi non potevano costituire associazioni di carattere sindacale o aderire a quelle già esistenti, né esercitare il diritto di sciopero. Questa compressione era giustificata in base alle funzioni e ai compiti che i militari sono chiamati a svolgere, considerati incompatibili con l’esercizio dell’attività sindacale. Lo scorso aprile, tuttavia, la Corte costituzionale ha riscritto la disciplina attenendosi alla Cedu e alla Carta sociale europea, le quali legittimano le restrizioni alla libertà sindacale dei militari ma non il divieto di associarsi sindacalmente.

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