Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il diritto naturale nella storia romana è visto come universale, collegato alla giustizia e alla bontà, secondo giuristi come Ulpiano e Giulio Paolo.
  • Sant'Agostino e altri studiosi distinguono tra legge positiva e legge eterna, sostenendo che la legge positiva è valida solo se conforme alla legge eterna.
  • Due filoni di pensiero emergono sull'origine del diritto naturale: intellettualisti, che lo vedono derivare dalla ragione, e antintellettualisti, che lo attribuiscono alla volontà divina.
  • San Tommaso d'Aquino distingue tra lex divina, aeterna, naturalis e humana, enfatizzando il ruolo di Dio e della ragione nella formazione delle leggi.
  • Gregorio da Rimini e Grozio propongono una visione del razionalismo etico dove la legge morale è indipendente dalla volontà divina e dall'esistenza di Dio stesso.

Indice

  1. Definizioni storiche del diritto
  2. Diritto naturale e positivo
  3. Distinzioni di San Tommaso
  4. Tesi di Gregorio da Rimini

Definizioni storiche del diritto

Nel corso della storia romana vennero avanzate diverse definizioni del concetto di diritto: Ulpiano, ad esempio, concepiva il diritto come elemento che accomuna tutti gli esseri viventi, dunque non solo gli uomini, e il giurista Giulio Paolo scrisse che il diritto naturale è tutto ciò che è giusto e buono. In seguito, poi, Sant’Agostino scrisse che la legge positiva non è valida se non è conforme alla legge eterna, cioè la legge naturale.

Diritto naturale e positivo

Moltissimi studiosi si interrogarono sull’origine del diritto naturale. A tal proposito si delinearono due diversi filoni di pensiero:

- gli intellettualisti, i quali sostenevano che la legge naturale derivi dalla ragione;

- gli antintellettualisti, secondo i quali la legge naturale è posta in essere dalla volontà di Dio).

Diversi accademici distinsero il concetto di diritto naturale da quello di diritto positivo. Nel XII secolo, in particolare, il razionalista Pietro Abelardo introdusse l’espressione «ius positivum» contrapponendovi il concetto di «ius naturale», definito come ciò che la naturale ragione presente in ogni uomo induce a compiere mediante le azioni. Tale concezione relativa al diritto naturale venne consolidata dallo studioso Alberto Magno.

Distinzioni di San Tommaso

Nella Summa theologiae, ancora, San tommaso opera una distinzione tra lex divina, lex aeterna, lex naturalis e lex humana.

- La lex divina è la legge rivelata da Dio e come tale è superiore a tutte le altre leggi;

- la lex aeterna è la ragione stessa di Dio, sovrano della comunità dell’universo e legislatore di essa;

- la lex naturalis è posta dall’uomo, concepito come essere regolato dalla provvidenza di Dio. Essa guida l’uomo nel perseguimento dei suoi fini terreni e, pertanto, si configura come parte integrante della lex eterna. Guglielmo da Occam, al contrario, sostiene che il diritto naturale sia una norma esterna all’uomo poiché esso è posto in essere esclusivamente da Dio, il quale può decidere arbitrariamente di mutarne i fondamenti;

- la lex humana, cioè il diritto positivo, è istituita dall’uomo perché con la forza ed il timore egli si astenga dal male se, a causa delle passioni, non segue la sua natura razionale. Secondo San Tommaso essa nasce dalla volontà comune e, qualora entrasse in contrasto con il diritto naturale, non sarebbe più considerata una legge bensì una corruptio legis.

Tesi di Gregorio da Rimini

Diversi decenni più tardi, il discepolo di Occam Gregorio da Rimini formulò la tesi più radicale del razionalismo etico, in seguito ripresa dal filosofo Grozio: egli definì il peccato «l’agire volontariamente contro la ragione» e proseguì sostenendo che la legge morale è indipendente sia dalla volontà, sia dall’esistenza stessa di Dio.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la distinzione tra lex divina, lex aeterna, lex naturalis e lex humana secondo San Tommaso?
  2. San Tommaso distingue tra lex divina (legge rivelata da Dio), lex aeterna (ragione di Dio), lex naturalis (guidata dalla provvidenza di Dio) e lex humana (diritto positivo istituito dall'uomo).

  3. Quali sono i due filoni di pensiero riguardo l'origine del diritto naturale?
  4. Gli intellettualisti sostengono che la legge naturale derivi dalla ragione, mentre gli antintellettualisti credono che sia posta dalla volontà di Dio.

  5. Come Pietro Abelardo ha contribuito alla distinzione tra diritto naturale e diritto positivo?
  6. Pietro Abelardo ha introdotto l'espressione «ius positivum» contrapponendola a «ius naturale», definendo quest'ultimo come ciò che la ragione naturale induce a compiere.

  7. Qual è la posizione di Gregorio da Rimini riguardo alla legge morale?
  8. Gregorio da Rimini sostiene che la legge morale è indipendente dalla volontà e dall'esistenza di Dio, definendo il peccato come l'agire contro la ragione.

Domande e risposte

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