Fabrizio Del Dongo
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Concetti Chiave

  • Le strutture ricettive extralberghiere includono affittacamere, case per vacanze, case per ferie, ostelli e rifugi alpini.
  • I campeggi e villaggi turistici sono considerati strutture extralberghiere, ma alcune regioni li regolamentano separatamente.
  • I Comuni sono responsabili delle autorizzazioni e del controllo delle attività ricettive extralberghiere.
  • Le case per ferie sono gestite senza scopo di lucro da enti pubblici o religiosi per finalità sociali e culturali.
  • Le Regioni possono identificare ulteriori strutture extralberghiere in base a esigenze locali specifiche.

Legge quadro 1983: strutture ricettive extralberghiere

Dalla lettura dell’art. 6 della Legge quadro 1983, si ricava che sono da definire come strutture extralberghiere tutte le strutture ricettive che non sono riconducibili alla tipologia alberghiera. Esse sono: gli affittacamere, le case ed appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini. Nella ricettività extralberghiera rientrano anche i campeggi ed i villaggi turistici che, tuttavia, alcune regioni disciplinano separatamente come aziende ricettive all’aria aperta. Le funzioni amministrative sono attribuite in ogni caso ai Comuni che rilasciano le autorizzazioni all’esercizio dell’attività ricettiva e svolge compiti di vigilanza e di controllo.
Affittacamere - In base alla Legge quadro sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati collocati nello stesso stabile nei quali si fornisce alloggio e servizi complementari.(art, 6 comma 9, Legge quadro17 maggio 1983, n° 217)
Case e appartamenti per vacanze – Si tratta di immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l’affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati nel corso di una o più stagioni, con contratti non superiori a tre mesi consecutivi. (art, 6 comma 10, Legge quadro17 maggio 1983, n° 217)
Case per ferie – sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro e per conseguire finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive. Rientrano in questa categorie anche le strutture gestite dalle aziende per i propri dipendenti e dai propri familiari. (art, 6 comma 11, Legge quadro17 maggio 1983, n° 217)
Ostelli della gioventù – si tratta di strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani (art, 6 comma 12, Legge quadro17 maggio 1983, n° 217) . L’autorizzazione rilasciata dal Comune è preceduta da una convenzione con l’ente che gestisce la struttura in cui sono indicati si soggetti che possono utilizzare l’ ostello, il regolamento interno ed il tipo di gestione.
Rifugi alpini – Sono locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane in alta quota, fuori dai centri abitati (art, 6 comma 12, Legge quadro17 maggio 1983, n° 217). Sono raggiungibili per mezzo di mulattiere, sentieri, ghiacciai o morene. Possono essere gestiti da privati, da associazioni operanti nel settore dell’alpinismo o da enti pubblici come il CAI. In molte leggi regionali, vengono fornite ulteriori specificazioni, quali l’altezza sul livello del mare.
La legge prevede che le singole Regioni possano individuare ulteriori strutture extralberghiere con caratteristiche particolari, determinate da esigenze locali

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le strutture ricettive extralberghiere definite dalla Legge quadro 1983?
  2. La Legge quadro 1983 definisce come strutture ricettive extralberghiere gli affittacamere, le case ed appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù e i rifugi alpini. Inoltre, i campeggi e i villaggi turistici sono inclusi, ma alcune regioni li disciplinano separatamente.

  3. Quali sono le caratteristiche degli affittacamere secondo la Legge quadro 1983?
  4. Gli affittacamere sono strutture composte da non più di sei camere situate in non più di due appartamenti ammobiliati nello stesso stabile, dove si fornisce alloggio e servizi complementari.

  5. Come vengono gestite le case per ferie secondo la Legge quadro 1983?
  6. Le case per ferie sono gestite da enti pubblici, associazioni o enti religiosi senza scopo di lucro, per finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive. Possono essere gestite anche da aziende per i propri dipendenti e familiari.

  7. Quali sono le modalità di gestione dei rifugi alpini secondo la Legge quadro 1983?
  8. I rifugi alpini possono essere gestiti da privati, associazioni nel settore dell'alpinismo o enti pubblici come il CAI. Sono situati in zone montane in alta quota e raggiungibili tramite mulattiere, sentieri, ghiacciai o morene.

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