Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La Legge Fornero del 2012 ha sostituito la legge Biagi, richiedendo che il lavoro a progetto fosse di alto valore economico e professionale.
  • La legge ha introdotto una misura contro l'abuso delle partite IVA, trasformando in subordinati i collaboratori che generano almeno l'80% del fatturato con un singolo committente.
  • Nonostante gli obiettivi della Legge Fornero, è stata considerata un fallimento e abrogata dal Jobs Act nel 2014.
  • Il d.lgs. 81/2015 ha stabilito che la forma lavorativa comune è quella subordinata, includendo anche collaboratori autonomi in certi contesti organizzativi.
  • Attualmente, i lavoratori autonomi godono di una tutela giuridica simile a quella dei lavoratori subordinati, grazie alle norme introdotte successivamente alla Legge Fornero.

Legge Fornero (2012)

La soluzione legislativa proposta dalla legge Biagi è stata superata nel 2012 dalla Legge Fornero (legge n. 92/2012). Essa ha previsto che il lavoro a progetto dovesse riguardare prestazioni di contenuto professionale elevato. L’obiettivo finale de progetto di lavoro parasubordinato deve dunque essere di alto valore economico.
Nella maggior parte dei casi, il lavoratore autonomo è retribuito tramite partita iva. Nel tentativo di stroncare questa prassi ancora oggi in uso, la legge Fornero ha previsto una contromisura: nel caso in cui il collaboratore con partita iva realizzi il proprio fatturato in maniera prevalente (almeno 80%) presso una determinata azienda, il rapporto di lavoro sussistente tra committente e prestatore d’opera sarà automaticamente considerato un rapporto di subordinazione.
Come la legge Biagi, anche quella Fornero ha rappresentato un insuccesso. Per questo motivo dopo tre anni è intervenuto il Jobs act tramite l’emanazione di diversi decreti legislativi.
In particolare, la legge 183/2014 ha determinato l’abrogazione della legge Fornero e della concezione di «lavoro a progetto».
L’articolo 1 del d.lgs. 81/2015 ha inoltre introdotto una norma definita «norma manifesta». Essa ha stabilito che la forma comune di svolgimento dell’attività lavorativa è quella subordinata. L’articolo 2, invece, ha introdotto la figura della collaborazione organizzata dal committente. In sostanza, il decreto ha esteso la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai lavoratori autonomi che prestino un’attività lavorativa prettamente personale, continuativa e organizzata dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro.
In sintesi, dunque, la tutela giuridica riservata al lavoratore autonomo (parasubordinato) è oggi paragonabile a quella garantita al lavoratore subordinato.

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