Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La legge 92/2012 ha introdotto la tutela reintegratoria debole per i licenziamenti disciplinari senza giusta causa o motivo.
  • Questa tutela prevede la reintegrazione del lavoratore, con un'indennità risarcitoria tra 5 e 12 mensilità, detratta di eventuali guadagni.
  • In alternativa alla reintegrazione, il lavoratore può optare per un'indennità sostitutiva pari a 15 mensilità.
  • La tutela risarcitoria forte è prevista per i casi non coperti dalla tutela debole, con risarcimenti tra 12 e 24 mensilità.
  • Le disposizioni della legge 92/2012 sono state ulteriormente modificate dal Jobs Act nel 2015.

Indice

  1. Rivoluzione del diritto del lavoro
  2. Tutela risarcitoria forte

Rivoluzione del diritto del lavoro

La legge 92/2012 ha rivoluzionato molti aspetti essenziali del diritto del lavoro. In particolare, essa ha introdotto due fondamentali forme di tutele da licenziamento ingiustificato:
1) tutela reintegratoria debole, applicabile nell’ambito dei licenziamenti disciplinari in cui il fatto (giustificato motivo soggettivo o giusta causa) non sussiste; essa è efficace anche quando l’infrazione contestata rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa. La tutela reintegratoria debole si applica anche in caso di licenziamento economico ingiustificato perché disposto come conseguenza di un’inidoneità fisica o psichica per cui l’art. 2110 prevede la conservazione del posto di lavoro, o perché il fatto su cui il licenziamento economico si fonda non sussiste.

Come si evince già dal nome, anche questa forma di tutela prevede la reintegrazione del lavoratore; l’aggettivo «debole» attiene all’indennità risarcitoria, il cui ammontare non può superare le 12 mensilità e scendere sotto le 5. Alla somma, però, si deve detrarre non solo quanto il lavoratore ha percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative durante il periodo di estromissione (aliunde perceptum), ma anche ciò che egli avrebbe potuto percepire se si fosse impegnato attivamente nella ricerca di una nuova occupazione (aliunde percipiendum). Anche questa forma di tutela prevede la possibilità di chiedere l’indennità sostitutiva della reintegrazione, pari a 15 mensilità;

Tutela risarcitoria forte

3) tutela risarcitoria forte, applicabile in tutti i casi che non rientrano nelle altre ipotesi. Il lavoratore non può richiedere il reintegro, ma solo un risarcimento oscillante tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità.
Le innovazioni apportate dalla legge 92/2012 sono state soggette a ulteriori cambiamenti nell’ambito del Jobs act, nel 2015.

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