Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • L'autenticità di un appalto dipendeva dall'autonomia organizzativa dell'impresa appaltatrice, secondo la legge 1369/1960.
  • Il decreto Biagi ha abrogato la legge 1369, distinguendo l'appalto dalla somministrazione di lavoro illecita.
  • Un appalto è considerato genuino se rispetta i requisiti dell'art. 1655 c.c., anche se utilizza attrezzature dell'appaltante.
  • In caso di violazioni, il lavoratore può richiedere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con lo pseudoappaltatore.
  • La legge 199/2013 ha introdotto pene severe per il caporalato e lo sfruttamento lavorativo, con reclusione e multe elevate.

Indice

  1. Definizione di appalto autentico
  2. Innovazioni del decreto Biagi
  3. Criteri di genuinità dell'appalto
  4. Sanzioni per violazioni in appalto
  5. Condotte criminose e sanzioni

Definizione di appalto autentico

Secondo la legge 1369/1960, un appalto era considerato autentico solo se l’impresa appaltatrice poteva vantare una propria autonomia organizzativa: macchine, capitali e attrezzature adoperati dovevano appartenerle. Se, viceversa, l’appalto era realizzato servendosi di beni e prodotti di proprietà dell’impresa appaltante, la suddetta autonomia veniva meno e, di conseguenza, l’appalto era considerato inautentico; qualora le macchine, i capitali e le attrezzature utilizzate erano di proprietà dell’appaltante, sussisteva l’appalto della mera manodopera (presunzione legale).

Innovazioni del decreto Biagi

La legge 1369 è stata abrogata dal decreto Biagi, che ha innovato la disciplina relativa all’appalto distinguendo l’appalto dalla somministrazione di lavoro per l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore. Quest’ultimaè considerata illecita quando non è autorizzata: il decreto Biagi ha quindi consolidato il divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro.

Criteri di genuinità dell'appalto

Il confine fra somministrazione di lavoro illecita e appalto autentico è definito da alcuni criteri:

- l’appalto è genuino se caratterizzato dai requisiti indicati dall’art. 1655 c.c.;

- anche se l’appaltatore impiega macchine e attrezzature di proprietà dell’appaltante, è comunque possibile provare la genuinità dell’appalto qualora vi sia un’apprezzabile autonomia organizzativa.

Sanzioni per violazioni in appalto

La violazione delle norme in materia di appalto è sanzionata in sede giudiziale: il lavoratore può richiedere, con ricorso al giudice, la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dello pseudoappaltatore; la conversione decorre dall’inizio dell’utilizzazione.

L’azione del lavoratore sottostà ai medesimi termini di decadenza previsti per l’impugnazione del licenziamento: 60 giorni stragiudiziale + 180 giudiziale. Il dies a quo è dato dal momento in cui cessa l’utilizzazione illecita del lavoratore da parte dell'appaltante.

Condotte criminose e sanzioni

La legge 199/2013 ha distinto due condotte criminose derivanti dall’interposizione:

1) quella del caporale, che recluta i lavoratori per destinarli al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno;

2) quella del datore di lavoro, che utilizza o assume lavoratori, anche senza avvalersi dell’interposizione operata dal caporale, sottoponendoli a condizioni di sfruttamento.

Per tali reati la pena prevista è la reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 100€ per ogni lavoratore reclutato.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono i criteri che distinguono un appalto autentico da una somministrazione di lavoro illecita secondo il decreto Biagi?
  2. Il decreto Biagi distingue un appalto autentico dalla somministrazione di lavoro illecita basandosi sull'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore. Un appalto è considerato genuino se rispetta i requisiti dell'art. 1655 c.c. e se l'appaltatore dimostra un'apprezzabile autonomia organizzativa, anche se utilizza macchine e attrezzature dell'appaltante.

  3. Quali sono le conseguenze legali per la violazione delle norme in materia di appalto?
  4. La violazione delle norme in materia di appalto è sanzionata in sede giudiziale. Il lavoratore può richiedere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dello pseudoappaltatore. L'azione del lavoratore deve rispettare i termini di decadenza previsti per l'impugnazione del licenziamento: 60 giorni stragiudiziale e 180 giudiziale.

  5. Quali sono le condotte criminose definite dalla legge 199/2013 in relazione all'interposizione?
  6. La legge 199/2013 distingue due condotte criminose: quella del caporale, che recluta lavoratori per destinarli al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, e quella del datore di lavoro, che utilizza o assume lavoratori in condizioni di sfruttamento. Le pene previste sono la reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 100€ per ogni lavoratore reclutato.

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