Concetti Chiave
- La legge 604 del 1966 limitava la libera recedibilità dal lavoro, richiedendo giustificazione per il licenziamento in aziende con oltre 35 dipendenti.
- L'articolo 8 introduceva una tutela obbligatoria, imponendo al datore di riassumere il lavoratore ingiustamente licenziato o pagare un'indennità.
- La riassunzione creava un nuovo rapporto di lavoro, mentre il vecchio veniva considerato estinto.
- L'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori introdusse la "tutela reale", garantendo il reintegro e un'indennità al lavoratore.
- La tutela reale si applicava alle imprese con più di 15 dipendenti, abbassando la precedente soglia di 35 dipendenti.
Limitazioni iniziali al licenziamento
Il regime della libera recedibilità dal rapporto di lavoro venne limitato per la prima volta dalla legge 604 del 1966, che introdusse il principio della necessaria giustificazione del licenziamento, però rivolto solo ai datori di lavoro con più di 35 dipendenti.
L’articolo 8 aveva previsto una prima forma di tutela dal licenziamento illegittimo, definita «obbligatoria». Il datore era tenuto a riassumere il lavoratore ingiustamente licenziato entro tre giorni L’uso del verbo «riassumere» presupponeva che l’invito a riprendere servizio costituisse un nuovo rapporto di lavoro; il vecchio veniva considerato estinto.
In alternativa, il datore poteva eludere l’obbligo di riassunzione corrispondendo al dipendente un’indennità risarcitoria compresa fra 2,5 e 6 mensilità della retribuzione. Anche se significativa, questa prima forma di tutela doveva essere migliorata: il lavoratore ingiustamente licenziato, infatti, era posto in uno stato di soccombenza; poteva perdere il proprio lavoro senza essere nemmeno risarcito in modo adeguato.
Evoluzione verso la tutela reale
Da quest’esigenza scaturì l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che introdusse la cosiddetta «tutela reale». Essa prevedeva il reintegro del lavoratore: a differenza della riassunzione, ciò implicava la continuazione del vecchio rapporto di lavoro; era come se il dipendente non fosse stato licenziato.
Oltre alla reintegrazione, la tutela reale permetteva al lavoratore di ottenere un’indennità risarcitoria. L’ammontare doveva essere rapportato alle mensilità perse durante il periodo di estromissione illegittima, e comunque mai meno di cinque.
L’articolo 18, inoltre, abbassava la soglia di applicabilità della tutela alle imprese con più di 15 dipendenti, non 35.