Concetti Chiave
- Il procedimento referendario può essere interrotto se viene approvata una legge che abroga le norme oggetto della richiesta, salvo che la nuova legge non modifichi principi e contenuti essenziali.
- La Corte costituzionale ha stabilito che se la nuova disciplina non altera la sostanza delle norme originarie, il quesito referendario può essere modificato e "trasferito" sulla nuova norma.
- Nel 2011, un referendum sulla produzione di energia nucleare è stato mantenuto anche dopo l'approvazione di una legge che abrogava le norme, in quanto le nuove disposizioni non cambiavano sostanzialmente la materia.
- Esistono referendum che riguardano modificazioni territoriali, distinguendo tra quelli per la fusione di regioni e quelli per il distacco di province o comuni da una regione.
- I referendum regionali e locali sono disciplinati dagli statuti dei rispettivi enti e devono riguardare leggi e provvedimenti della regione o materie di esclusiva competenza locale.
Indice
Interruzione del procedimento referendario
La l. 352/1970 prevede che il procedimento referendario è interrotto, in qualsiasi momento, qualora venga approvata una legge che abroga le norme oggetto della richiesta. Tuttavia la Corte costituzionale, nella sent. 68/1978, ha stabilito che questa previsione non si applica in caso di nuova disciplina che non modifichi principi ispiratori e contenuti essenziali di quella sottoposta a referendum. In tal caso l’ufficio centrale per il referendum modifica il quesito abrogativo e lo «trasferisce» sulla nuova disciplina: così i promotori vengono tutelati da abrogazioni fittizie, varate al solo fine di aggirare la richiesta referendaria.
Esempi di trasferimento e interruzione
Un esempio di trasferimento si è avuto nel 2011, quando l’ufficio centrale – presa in esame la l. 75/2011 di conversione del d.l. 34/2011, che aveva abrogato e sostituito le norme per le quali era stato chiesto e ammesso il referendum in materia di produzione di energia nucleare – ha disposto che il referendum si tenesse lo stesso ma sulle nuove norme, ritenute non tali da modificare la sostanza di quelle originarie. Un esempio di interruzione del procedimento referendario si è avuto invece nel 2017 con il referendum in materia di lavoro accessorio (voucher), a seguito dell’abrogazione di tutte le disposizioni oggetto del quesito operata dalla l. 49/2017 di conversione del d.l. 25/2017.
Referendum su modificazioni territoriali
I referendum possono anche inerire a modificazioni territoriali. Sotto questo profilo se ne distinguono due tipi: il referendum che, in caso di voto favorevole, costituisce il presupposto di una legge costituzionale per la fusione di più regioni o per la costituzione di una nuova regione (art. 132.1); oppure il referendum che, in caso di voto favorevole, costituisce il presupposto di una legge ordinaria che consente a una provincia o a un comune di staccarsi da una regione e aggregarsi a un’altra (art. 132.2). Le modalità attuative sono disciplinate sempre dalla l. 352/1970.
Referendum regionali e locali
Altri referendum sono previsti a livello di regioni ed enti locali, disciplinati dai rispettivi statuti. I referendum regionali debbono avere ad oggetto «leggi e provvedimenti amministrativi della regione» (art. 123.1 Cost.); i referendum locali «materie di esclusiva competenza locale» (art. 8 Tuel).
Domande da interrogazione
- Qual è la conseguenza dell'approvazione di una legge che abroga le norme oggetto di un referendum?
- Puoi fornire un esempio di trasferimento del quesito referendario?
- Quali tipi di referendum riguardano le modificazioni territoriali?
Il procedimento referendario è interrotto, ma la Corte costituzionale ha stabilito che se la nuova legge non modifica i principi essenziali, il quesito può essere trasferito sulla nuova disciplina, proteggendo i promotori da abrogazioni fittizie (l. 352/1970, sent. 68/1978).
Nel 2011, l'ufficio centrale ha disposto che il referendum sulla produzione di energia nucleare si tenesse sulle nuove norme introdotte dalla l. 75/2011, poiché queste non modificavano sostanzialmente le norme originarie (esempio di trasferimento).
Esistono due tipi di referendum: uno per la fusione di regioni o la creazione di una nuova regione (art. 132.1) e uno per il distacco di province o comuni da una regione per aggregarsi a un'altra (art. 132.2), entrambi disciplinati dalla l. 352/1970.