Concetti Chiave
- Il comitato promotore deve formulare e depositare un quesito referendario presso l'ufficio centrale per il referendum per iniziare la raccolta firme.
- La raccolta firme deve avvenire entro tre mesi, con le firme solitamente depositate entro settembre, accompagnate dai certificati elettorali.
- La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum, escludendo leggi tributarie, di bilancio, di amnistia, indulto e trattati internazionali.
- Il referendum, se ammesso, deve essere indetto dal presidente dello Stato tra il 15 aprile e il 15 giugno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
- La legge 352 del 1970 impedisce che il referendum coincida con campagne elettorali parlamentari, posticipandolo all'anno successivo se necessario.
Procedura per il referendum
L’iniziativa referendaria richiede l’applicazione di un procedimento specifico: in primo luogo, il comitato promotore formula il quesito che desidera sottoporre al referendum abrogativo; fatto ciò, esso deposita la richiesta referendaria presso l’ufficio centrale per il referendum, il quale attesta l’inizio dell’attività di sottoscrizione (da svolgersi entro tre mesi) delle firme (solitamente depositate entro settembre), a certificarne la validità e a verificare che a ciascuna firma sia allegato il relativo certificato elettorale.
Verifica e ammissibilità
Nel caso in cui la sottoscrizione venga considerata legittima, sarà necessario verificare che la legge oggetto del referendum non sia ascritta tra le leggi per cui l’articolo 75 della costituzione non ammette referendum (leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali). L’ammissibilità della richiesta referendaria è giudicata dalla Corte costituzionale, che deve esprimersi entro gennaio. Una volta che la Corte costituzionale abbia dichiarato ammissibile la richiesta referendaria, il presidente dello Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, indice il referendum, che si deve tenere tra il 15 aprile e il 15 giugno.
Tempistiche e limitazioni
Tendenzialmente, dunque, la procedura prevede che le firme siano depositate presso l’ufficio centrale per il referendum entro settembre, che il suddetto ufficio esprima un giudizio di legittimità, che la Corte esprima invece un giudizio di ammissibilità (ai sensi dell’articolo 75) entro il Gennaio dell’anno successivo e, infine, che il referendum si tenga in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.
La legge 352 del 1970 stabilisce inoltre che il referendum abrogativo, espressione della democrazia diretta, non può mai coincidere con una campagna elettorale parlamentare prevista per lo stesso anno: in questo caso il referendum verrà posticipato all’anno successivo.