alessandro_gras
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Concetti Chiave

  • Un fatto giuridico è un fenomeno naturale che ha rilevanza legale, indipendentemente dall'intervento umano.
  • Il proprietario del suolo ottiene la proprietà dei frutti naturali per il semplice accadimento naturale, come stabilito dall'articolo 821.
  • I fatti umani giuridici derivano da comportamenti consapevoli e volontari, influenzando rapporti legali.
  • L'articolo 2043 definisce il "fatto illecito" come un comportamento umano doloso o colposo.
  • L'acquisizione della proprietà per occupazione si basa su un'azione volontaria, come la cattura di un pesce.

Indice

  1. Definizione di fatto giuridico
  2. Fatti umani e diritto
  3. Acquisto di proprietà per occupazione

Definizione di fatto giuridico

Un fatto giuridico è un fenomeno naturale che incide sul diritto. Talvolta, però, può accadere che il concorso dell'opera dell'uomo ci sia, ma che resti giuridicamente irrilevante: così, ad esempio, il proprietario del suolo acquista la proprietà dei frutti naturali che da esso provengono (articolo 821); ma ne acquista la proprietà per il solo accadimento di un fatto naturale, quale la nascita dei frutti del suolo, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di frutti spontanei (come può accadere per alberi, arbusti eccetera) o che siano il prodotto dell'opera di coltivazione (come nel caso del grano, degli ortaggi eccetera) (articolo 820).

Fatti umani e diritto

Fatto giuridico può essere, inoltre, un fatto umano: è il caso in cui la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto giuridico si produce solo come effetto di un consapevole e volontario comportamento dell'uomo.

È, ad esempio, il «fatto doloso o colposo» o «fatto illecito» di cui all'articolo 2043: qui il termine «fatto» è usato con riferimento ad un comportamento umano, sia esso doloso (ossia intenzionale) oppure colposo (ossia dovuto a negligenza, imperizia o imprudenza).

Acquisto di proprietà per occupazione

Altrettanto si può dire per l'acquisto della proprietà per occupazione delle cose di nessuno: il pescatore, ad esempio, diventa proprietario del pesce che cattura; e ne diventa proprietario per effetto di un fatto consapevole e volontario, come è appunto la cattura del pesce.

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