Concetti Chiave
- Il lavoro straordinario è definito come il lavoro che supera le 40 ore settimanali e deve essere compensato con maggiorazioni salariali previste dai contratti collettivi.
- Le maggiorazioni per il lavoro straordinario variano tra il 10% e il 50-60%, a seconda delle condizioni, come il lavoro notturno o festivo.
- È possibile sostituire o integrare le maggiorazioni salariali con riposi compensativi tramite il meccanismo della banca delle ore.
- L'uso del lavoro straordinario deve essere limitato e richiede un accordo tra datore e lavoratore, con un massimo di 250 ore annuali.
- I lavoratori non soggetti a orario normale possono ricevere un compenso aggiuntivo per superlavoro, se eccede i limiti di ragionevolezza per la salute.
Indice
Definizione e compensazione del lavoro straordinario
Si definisce straordinario (art. 2, c. 1, lett. c) il lavoro che eccede l’orario normale settimanale di lavoro, pari a 40 ore. La regola base, al riguardo, è quella per cui “il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro” (art. 5, c. 5). In sostanza, la legge rinvia ai contratti collettivi per quanto concerne l’ammontare delle maggiorazioni, che oscillano tra il 10% e il 50-60%, a seconda delle condizioni nelle quali il lavoro straordinario è prestato (esse sono più elevate, ad es., in caso di straordinario notturno o festivo).
Maggiorazioni e riposi compensativi
Gli importi erogati a titolo di compenso per lavoro straordinario sono assoggettati, inoltre, ad un’aliquota fiscale ridotta (10%). I contratti collettivi possono consentire (v. ancora il comma 5 dell’art. 5) che, “in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi”. È qui legittimato il meccanismo della cd. banca delle ore, già introdotto da alcuni contratti collettivi, in virtù del quale lo straordinario è compensato non in denaro ma in natura, ossia con una quota aggiuntiva di riposi.
Limitazioni e deroghe al lavoro straordinario
Sono previste, altresì, limitazioni per il ricorso all’istituto. L’art. 5, c. 1, afferma, in verità a un livello di mero principio, che “il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto”. In modo più stringente, l’art. 5, c. 3, prescrive che “il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali”.
Tuttavia, entrambi i limiti hanno una portata relativa, potendo essere derogati, anche in peius, dai contratti collettivi: essi valgono, infatti, “in difetto di disciplina collettiva applicabile” (art. 5, c. 3). Sono esclusi dal regime del lavoro straordinario i lavoratori cui non si applica l’orario normale (art. 17, c. 5). Peraltro, secondo la giurisprudenza, questi lavoratori hanno titolo ad un compenso aggiuntivo in caso di superlavoro, che abbia ecceduto limiti di ragionevolezza sotto il profilo della salute.
Domande da interrogazione
- Che cos'è il lavoro straordinario e come viene compensato?
- Quali sono le alternative alle maggiorazioni retributive per il lavoro straordinario?
- Quali sono le limitazioni per il ricorso al lavoro straordinario?
Il lavoro straordinario è definito come il lavoro che eccede le 40 ore settimanali normali e deve essere compensato con maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi, che variano tra il 10% e il 50-60% a seconda delle condizioni.
I contratti collettivi possono prevedere che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi, attraverso il meccanismo della banca delle ore.
Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto e ammesso solo previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore, per un periodo che non superi le 250 ore annuali, salvo deroghe previste dai contratti collettivi.