Concetti Chiave
- Il contratto tra le parti ha effetto immediato, salvo condizione sospensiva o termine iniziale, e può interrompersi per accordo tra le parti.
- La risoluzione del contratto può avvenire per inadempimento, impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità.
- In caso di inadempimento, la parte danneggiata può sollecitare l'adempimento o richiedere la risoluzione giudiziale del contratto.
- La risoluzione per impossibilità sopravvenuta si verifica quando l'evento non è imputabile a nessuna delle parti.
- La risoluzione per eccessiva onerosità è valutata dal giudice e non si applica ai contratti aleatori.
La risoluzione del contratto
L'accordo tra le parti ha forza di legge, produce effetti immediato (salvo condizione sospensiva o termine iniziale).
L'accordo tra le parti può anche interrmpere l'effetto del contratto; ad esempio quando è previsto ce una parte possa a determinate condizioni, recedere.
Gli effetti del contratto possono cessare per volontà delle parti, o per eventi
previsti dalla leggi come:
- per inadempimento
- impossibilità sopravvenuta
- eccessiva onerosità
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Risoluzione per inadempiamento:
Se il contratto è valido, l'inadempiamente sarà condannato dal fiudice alla prestazione + danno.
Ma la legge prevede che "all' inadempimento non si adempie". Se l'altra parte non adempie perfettamente posso non eseguire la mia prestazione e inoltrare una diffida a adempiere (cioè dare un termine alla parte per l'esecuzione della prestazione, si sollecita l'altra parte ad adempiere) o chiedere la risoluzione giudiziale del contratto (dunque no diffida). - Risoluzione per impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile: il contratto si scioglie
- Risoluzione per eccessiva onerosità notevole, non prevedibile: valutata al giudice. Non è previsto per i contratti aleatori