fede99.melloni
Ominide
1 min. di lettura
Vota 5 / 5

Concetti Chiave

  • Il contratto tra le parti ha effetto immediato, salvo condizione sospensiva o termine iniziale, e può interrompersi per accordo tra le parti.
  • La risoluzione del contratto può avvenire per inadempimento, impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità.
  • In caso di inadempimento, la parte danneggiata può sollecitare l'adempimento o richiedere la risoluzione giudiziale del contratto.
  • La risoluzione per impossibilità sopravvenuta si verifica quando l'evento non è imputabile a nessuna delle parti.
  • La risoluzione per eccessiva onerosità è valutata dal giudice e non si applica ai contratti aleatori.

La risoluzione del contratto

L'accordo tra le parti ha forza di legge, produce effetti immediato (salvo condizione sospensiva o termine iniziale).
L'accordo tra le parti può anche interrmpere l'effetto del contratto; ad esempio quando è previsto ce una parte possa a determinate condizioni, recedere.

Gli effetti del contratto possono cessare per volontà delle parti, o per eventi
previsti dalla leggi come:

  • per inadempimento
  • impossibilità sopravvenuta
  • eccessiva onerosità

  • Risoluzione per inadempiamento:
    Se il contratto è valido, l'inadempiamente sarà condannato dal fiudice alla prestazione + danno.
    Ma la legge prevede che "all' inadempimento non si adempie". Se l'altra parte non adempie perfettamente posso non eseguire la mia prestazione e inoltrare una diffida a adempiere (cioè dare un termine alla parte per l'esecuzione della prestazione, si sollecita l'altra parte ad adempiere) o chiedere la risoluzione giudiziale del contratto (dunque no diffida).
  • Risoluzione per impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile: il contratto si scioglie
  • Risoluzione per eccessiva onerosità notevole, non prevedibile: valutata al giudice. Non è previsto per i contratti aleatori

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community