Concetti Chiave
- Lo ius variandi è limitato dall'articolo 2103 c.c., che impedisce modifiche peggiorative alle mansioni del lavoratore.
- L'articolo 3 del d.lgs. 81/2015 consente maggiore flessibilità nelle mansioni, garantendo la conservazione della posizione economica del lavoratore.
- Il datore di lavoro può assegnare mansioni solo di pari valore professionale, rispettando il livello e la categoria legale di inquadramento.
- Il demansionamento è legittimo solo se causato da una modifica degli assetti organizzativi aziendali, con verifica giudiziale del nesso di causalità.
- La comunicazione del cambio di mansioni deve avvenire per iscritto, sebbene non sia obbligatorio includere motivazioni tecnico-organizzative.
Limiti dello ius variandi
L’esercizio dello ius variandi è sottoposto a diversi limiti di natura imperativa:
- l’innovazione dell’articolo 2103 c.c. ha sancito l’immodificabilità immodificabilità in peius delle mansioni del lavoratore;
- l’articolo 3 del d.lgs. 81/2015 ha garantito una maggiore flessibilità nell’assegnazione delle mansioni, attenzionando prima di tutto la conservazione della posizione economica raggiunta dal lavoratore;
- il datore può adibire il prestatore di lavoro, oltre alle mansioni per le quali è stato assunto e mansioni superiori, soltanto a mansioni che siano riconducibili alla categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”.
Condizioni per il mutamento
In sostanza, lo ius variandi può essere validamente esercitato soltanto in orizzontale, cioè verso mansioni di pari valore professionale rispetto a quelle cui il lavoratore è già adibito. Le mansioni di destinazione sono considerate equivalenti solo se sono riconducibili allo stesso livello di inquadramento contrattuale delle mansioni di provenienza. L’articolo 2095 dispone che il mutamento orizzontale di mansioni è legittimo se, oltre al livello, è rispettata l’equivalenza tra categorie legali. Se, ad esempio, la mansione di destinazione è di pari livello ma di diversa categoria legale (ad es. operaia piuttosto che impiegatizia), il mutamento non può essere validamente disposto.
Legittimità del demansionamento
L’assegnazione del lavoratore a mansioni riconducibili a un livello di inquadramento contrattuale inferiore (demansionamento) è considerata legittima solo se la modifica in peius delle mansioni è determinata da una “modifica degli assetti organizzativi aziendali. In questo caso il giudice è tenuto a verificare la sussistenza del nesso di causalità fra la scelta di riorganizzazione aziendale e il demansionamento.
In generale, il mutamento di mansioni deve essere comunicato per iscritto, a pena di nullità. Il datore di lavoro non è altresì tenuto a inserire nella comunicazione le ragioni tecnico-organizzative che hanno reso necessario il demansionamento, però se vuole può aggiungerle a fini di trasparenza.
Domande da interrogazione
- Quali sono i limiti principali dello ius variandi secondo l'articolo 2103 c.c. e il d.lgs. 81/2015?
- In quali condizioni lo ius variandi può essere esercitato validamente?
- Quando è considerato legittimo il demansionamento di un lavoratore?
L'articolo 2103 c.c. sancisce l'immodificabilità in peius delle mansioni del lavoratore, mentre il d.lgs. 81/2015 garantisce flessibilità nell'assegnazione delle mansioni, preservando la posizione economica del lavoratore.
Lo ius variandi può essere esercitato validamente solo in orizzontale, verso mansioni di pari valore professionale e livello contrattuale rispetto a quelle già svolte dal lavoratore.
Il demansionamento è legittimo solo se è causato da una modifica degli assetti organizzativi aziendali, e il giudice deve verificare il nesso di causalità tra la riorganizzazione e il demansionamento.