Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La tutela risarcitoria debole si applica per licenziamenti disciplinari ed economici privi di motivazione o che violano procedure formali.
  • Il risarcimento previsto oscilla tra 6 e 12 mensilità, con l'importo esatto deciso dal giudice.
  • Le organizzazioni di tendenza non ammettono la tutela reintegratoria per licenziamenti in contrasto con la loro ragion d'essere.
  • In caso di reintegro, il datore di lavoro può decidere di non assegnare mansioni al lavoratore, mantenendo però l'obbligo di retribuzione.
  • Il decreto legislativo 23/2015 del Jobs Act ha ulteriormente innovato la disciplina sui licenziamenti ingiustificati.

Ipotesi di applicabilità della tutela risarcitoria debole (2012)

Secondo quanto disposto dalla riforma lavoristica realizzata nel 2012, la tutela risarcitoria debole è applicabile nei casi di inefficacia per mancanza di motivazioni o per violazione delle procedure formali previste per il licenziamento disciplinare e per quello economico. Anche in questo caso, il lavoratore può ottenere il mero risarcimento; l’aggettivo «debole» ne denota l’ammontare esiguo, oscillante fra 6 e 12 mensilità.
Per tutte le forme di tutela che prevedono una compensazione economica dal valore oscillante, l’esatto ammontare è stabilito dal giudice.

Infine, è importante attenzionare la tutela applicabile alle associazioni che svolgono attività di natura politica, culturale, artistica, d’istruzione, ecc., note come «organizzazioni di tendenza».

Secondo la Legge Fornero, in questo caso non è mai possibile applicare la tutela reintegratoria perché l’estromissione da questa tipologia di organizzazione ha luogo solo in caso di contrasto con la sua ragion d’essere; data la gravità, il reinserimento non è ammesso.
Anche in caso di tutela reintegratoria, il compito di adibire il lavoratore a nuove mansioni mansioni spetta però al datore di lavoro, che non può essere costretto a un’esecuzione forzata. Egli, ad esempio, può scegliere liberamente di lasciare il lavoratore inattivo, fermo restando l’obbligo della retribuzione, nella speranza di un ribaltamento della sentenza in appello. Questa prerogativa comporta comunque dei rischi per il datore: il dipendente, infatti, può richiedere il risarcimento dei danni patiti a causa della forzata inattività.
La disciplina sulla tutela da licenziamento ingiustificato è stata ulteriormente innovata dal decreto legislativo 23 del 2015, adottato nell’ambito del Jobs act.

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