alessandro_gras
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Concetti Chiave

  • Le invenzioni di servizio sono create dai dipendenti come parte del loro lavoro e i diritti appartengono al datore, con il riconoscimento dell'inventore al lavoratore.
  • Le invenzioni aziendali non sono parte del contratto lavorativo e i dipendenti ricevono un equo compenso, mantenendo i diritti morali.
  • Le invenzioni occasionali sono indipendenti dal rapporto di lavoro e i diritti patrimoniali spettano all'inventore, con un diritto di prelazione per il datore.
  • In ambito universitario, i ricercatori sono titolari delle invenzioni, ma l'università riceve una percentuale su eventuali licenze.
  • Oltre ai brevetti per invenzioni industriali, esistono anche quelli per modelli di utilità e per modelli e disegni, regolati dal Codice civile.

Invenzioni brevettabili dei dipendenti

La giurisprudenza classifica le invenzioni dei dipendenti:

- invenzioni di servizio: realizzate dai dipendenti durante l’esecuzione del rapporto di lavoro. L’attività inventiva è prevista come oggetto del contratto e, quindi, è remunerata. I diritti sull’invenzione spettano al datore, ma il lavoratore può chiedere di essere riconosciuto come inventore;
- invenzioni aziendali, anch’esse realizzate nell’ambito di un rapporto di lavoro, ma non come oggetto contrattuale e dunque senza retribuzione.

Oltre ai diritti morali, dunque, al lavoratore spetta un equo premio, commisurato all’importanza dell’invenzione;
- invenzioni occasionali, realizzate nel campo di attività del datore ma indipendentemente dal rapporto lavoratori. Stavolta i diritti patrimoniali non spettano al datore, bensì all’inventore. Il datore gode solo del diritto di prelazione in merito all’utilizzazione.
Infine, per le invenzioni realizzate all’interno di università il titolare è il ricercatore: all’ente spetta solo una percentuale sul canone di eventuali licenze a terzi.
I brevetti per invenzioni industriali non sono gli unici esistenti. A questi si affiancano i brevetti per modelli di utilità e quelli per modelli e disegni. Le fattispecie sono disciplinate dal Codice civile (in particolare dagli artt. Compresi fra il 2592 e il 2594).

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