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Concetti Chiave

  • L'efficacia dei provvedimenti amministrativi è limitata dai confini statali e temporali, iniziando con l'emanazione e terminando automaticamente o per revoca.
  • L'esecuzione del provvedimento è distinta dalla sua efficacia ed è necessaria per atti che generano obblighi, potendo comportare esecuzione forzata contro la volontà dell'interessato.
  • I provvedimenti amministrativi devono essere esercitati secondo le norme che ne attribuiscono il potere, pena la loro invalidità.
  • Un provvedimento invalido presenta difformità rispetto al modello normativo che ne disciplina l'esercizio del potere.
  • Gli effetti giuridici di un provvedimento si verificano solo se esso è conforme alle norme che disciplinano l'esercizio del potere.

Invalidità del provvedimento amministrativo

Per quanto riguarda lo spazio, l’efficacia di molti provvedimenti trova un limite naturale nei confini dallo Stato.
Per quanto riguarda il tempo, occorre considerare il momento dell’inizio degli effetti e quello della cessazione. L’inizio coincide con l’emanazione (l’esternazione). La cessazione può essere automatica, derivando dal decorso del termine finale, oppure volontaria, derivando da una revoca.
L’esecuzione del provvedimento si distingue dalla sua efficacia in quanto si tratta di un’attività ulteriore, di concretizzazione dell’effetto giuridico.

Essa è richiesta dai provv dai quali sorgono obblighi. Per tali provvedimenti può porsi il problema dell’esecuzione forzata, cioè esecuzione del provvedimento contro la volontà dell’interessato. Carattere di questi provvedimenti suscettibili di esecuzione forzata è l’esecutorietà.

Cause d’invalidità: poichè il provvedimento amministrativo è un atto di esercizio di un potere, è necessario che tale potere sia esercitato correttamente. Quindi il provvedimento amministrativo è soggetto a una valutazione di validità, il cui parametro è dato dalle norme che attribuiscono il potere e ne disciplinano l’esercizio. Invalido è il provvedimento affetto da un vizio, cioè da una difformità rispetto al modello delineato da tali norme. Quando l’ordinamento attribuisce un potere a un soggetto, ricollega all’esercizio di quel potere la produzione di determinati effetti giuridici, ma tali effetti si producono solo se l’atto è conforme alle norme che attribuiscono il potere e le disciplinano l’esercizio.

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