Concetti Chiave
- La separazione legale si distingue in giudiziale e consensuale, mentre la separazione di fatto manca del provvedimento giudiziario.
- La separazione di fatto spesso avviene tramite l'allontanamento dalla residenza familiare di uno dei coniugi, privo di giusta causa e accordo.
- Nella separazione consensuale, i coniugi raggiungono un accordo sulla separazione e i futuri rapporti, con effetti solo dopo l'omologazione del tribunale.
- Il tribunale può rifiutare l'omologazione se l'accordo danneggia gli interessi dei figli o è inadeguato.
- La separazione giudiziale può essere richiesta da un coniuge quando la convivenza diventa intollerabile o dannosa per i figli, con una necessaria oggettività dell'intollerabilità.
Separazione
La principale distinzione che può essere operata, all’interno dell’istituto della separazione, è quella che contrappone la separazione legale (a sua volta divisa in: giudiziale e consensuale), alla separazione di fatto. È la mancanza della del provvedimento giudiziario a distinguere la separazione di fatto da quella legale.
Un modo essenziale per attuare la separazione di fatto è sicuramente rappresentato dal “allontanamento dalla residenza familiare“ da parte di uno dei coniugi.
Se tale allontanamento non è fondato sull’accordo ed è privo di giusta causa, esso determina la sospensione del diritto all’assistenza morale e materiale nei confronti del coniuge che si rifiuta di tornare. In tal caso, il giudice può ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l’adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 143, terzo comma e 147.Invece, per quanto riguarda la separazione legale, essa si divide in:
- Consensuale: Si fonda su un accordo dei coniugi riguardante sia la decisione di separarsi che la regolamentazione dei propri futuri rapporti reciproci e di quelli con i figli. L’accordo produce effetti solo con l’omologazione giudiziale (Art 158), data con decreto del tribunale ad esito di un procedimento che inizia con un tentativo di conciliazione e consiste in un controllo delle condizioni pattuite dei coniugi. Tuttavia il tribunale può rifiutare l’omologazione nel caso in cui l’affidamento ed il mantenimento dei figli siano reputati contrari a loro interessi o nel caso in cui appaia inadeguata la soluzione adottata dei coniugi. (158)
- Giudiziale: ciascuno dei coniugi può chiedere tale separazione, sul fondamento di situazioni tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ad esporre a grave pregiudizio all’educazione della prole (art. 151). È ritenuto necessario che l’intollerabilità abbia carattere oggettivo e non meramente soggettivo.