Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il criterio cronologico, utilizzato fino al 2001, consentiva alle fonti pattizie di abrogare leggi costituzionali se più recenti.
  • Il primo comma dell'articolo 117 del 2001 ha introdotto il criterio gerarchico, subordinando le leggi di esecuzione alla costituzione.
  • Dopo le sentenze 348 e 349 del 2007, le leggi di esecuzione dei trattati internazionali si collocano tra la costituzione e le leggi ordinarie.
  • Le leggi di esecuzione possono prevalere sulle leggi ordinarie ma non possono contraddire la costituzione per evitare l'illegittimità.
  • La corte costituzionale ha stabilito che le leggi devono rispettare i principi supremi e i diritti inalienabili dell'ordinamento costituzionale.

Influenza delle fonti atto sull’ordinamento giuridico nazionale

Il rapporto tra ordinamento giuridico interno e fonti pattizie è stato sempre oggetto di variegati dibattiti. Per stabilire il ruolo di una fonte pattizia rispetto all’ordinamento giuridico interno, fino al 2001 ci si atteneva al criterio cronologico, sulla base del quale la legge più recente (fonte pattizia) poteva circoscrivere l’efficacia di una legge costituzionale abrogandola; allo stesso modo, in seguito, poteva intervenire una legge parlamentare che circoscrivesse l’efficacia della legge esecutoria.

In un primo momento, dunque, si pensava le fonti pattizie e le fonti ordinarie potessero essere equiparate e, pertanto, che dovessero essere lette alla luce del criterio cronologico.
Il primo comma dell’articolo 117, pubblicato nel 2001, ha però sancito che una legge esecutoria può essere dichiarata illegittima nel caso in cui essa entri in contrapposizione con la costituzione della repubblica italiana. Il primo comma, infatti, afferma che la facoltà legislativa deve essere esercitata dallo stato e dalle regioni nel rispetto della costituzione e dei vincoli internazionali (fonti pattizie e consuetudinarie).
Dunque, fino al 2001 l’efficacia di una legge di esecuzione è stata circoscritta tramite l’applicazione del criterio cronologico, in seguito all’emanazione del primo comma dell’articolo 117, la legittimità di una legge di esecuzione rispetto all’ordinamento interno è stata stabilita tramite il criterio gerarchico.
Le sentenze 348 e 349 del 2007, infatti, hanno collocato la legge d esecuzione di un trattato internazionale in una posizione intermedia tra la costituzione e tutte le leggi ordinarie. Sulla base di tale disposizione, dunque, la legge di esecuzione di un trattato internazionale può prevalere sulle leggi ordinarie vigenti in uno stato ma, allo stesso tempo, non può in alcun caso entrare in contrasto con la costituzione, poiché ciò ne determinerebbe l’illegittimità e, dunque, l’espunzione dall’ordinamento giuridico interno.
Pertanto, è possibile dire che la legge di esecuzione di un trattato internazionale:
- può disciplinare le leggi ordinarie in quanto fonte sopra ordinata;
- a sua volta deve essere rispettosa della costituzione poiché è ad essa subordinata (la corte costituzionale, infatti, ha stabilito controlimiti inerenti il rispetto dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona).

Domande da interrogazione

  1. Qual era il criterio utilizzato per determinare il ruolo delle fonti pattizie rispetto all'ordinamento giuridico interno prima del 2001?
  2. Prima del 2001, si utilizzava il criterio cronologico, secondo il quale la legge più recente poteva circoscrivere l'efficacia di una legge costituzionale abrogandola.

  3. Come ha cambiato il primo comma dell'articolo 117 del 2001 il rapporto tra le leggi esecutorie e la costituzione?
  4. Il primo comma dell'articolo 117 ha stabilito che una legge esecutoria può essere dichiarata illegittima se entra in contrapposizione con la costituzione, introducendo il criterio gerarchico.

  5. Qual è la posizione delle leggi di esecuzione dei trattati internazionali rispetto alla costituzione e alle leggi ordinarie secondo le sentenze 348 e 349 del 2007?
  6. Le leggi di esecuzione dei trattati internazionali si collocano in una posizione intermedia tra la costituzione e le leggi ordinarie, potendo prevalere su queste ultime ma non potendo contraddire la costituzione.

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