Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La richiesta referendaria è inammissibile se include domande eterogenee che ostacolano una scelta chiara e univoca.
  • La Corte Costituzionale richiede che un quesito referendario sia omogeneo, legato a un principio abrogativo comune per essere considerato ammissibile.
  • Un quesito è giudicato chiaro se permette all'elettore di comprendere l'oggetto e le conseguenze dell’abrogazione, oltre al fine perseguito.
  • La Corte rigetta quesiti che non producono risultati utili o che presentano false alternative all'elettore.
  • Non sono ammesse richieste referendarie che, tramite modifiche innovative, trasformano il referendum in un tipo non contemplato dall'ordinamento.

Indice

  1. Inammissibilità delle richieste referendarie
  2. Principio di omogeneità e chiarezza
  3. Valutazione della Corte

Inammissibilità delle richieste referendarie

La richiesta referendaria è inammissibile quando contiene una pluralità di domande eterogenee che impediscono una scelta univoca. Così, nella sentenza costituzionale 16 del 1978, non fu ritenuta ammissibile la richiesta di abrogazione relativa a quasi cento articoli del codice penale aventi ad oggetto materie disparate (dalla pena dell’ergastolo ai reati commessi a mezzo stampa, dalla rivelazione dei segreti di stato all’interruzione di pubblico servizio), e così anche quella concernente l’intero codice penale militare.

In entrambi i casi la Corte giudicò che era impossibile estrarre un quesito razionalmente unitario. Allo stesso modo, fu giudicata inammissibile la richiesta relativa all’art. 842 del codice civile (passaggio nel fondo altrui per l’esercizio della caccia e della pesca), per il fatto che il quesito avrebbe inciso su due ipotesi distinte (caccia e pesca): ciò avrebbe precluso all’elettore favorevole all’abrogazione solo dell’una o dell’altra di operare una scelta fra le due (sent. 28/1987).

Principio di omogeneità e chiarezza

In buona sostanza, dunque, qualora il quesito riguardi una pluralità di disposizioni diverse, la Corte lo ritiene omogeneo se esso è riconducibile a un comune principio abrogativo in grado di tenerle tutte insieme. L’omogeneità diventa il presupposto per un quesito chiaro: un quesito è chiaro quando l’elettore è in grado di capire qual è l’oggetto dell’abrogazione, quali ne sono le conseguenze e qual è il fine che si intende perseguire.

Valutazione della Corte

Per questo la Corte valuta anche, da una parte, che il quesito sia idoneo al conseguimento del fine voluto dai promotori del referendum (non sono ammissibili richieste abrogative «da cui non consegue alcun utile risultato» o che propongono all’elettore «una falsa alternativa»: sentt. 36 e 43/2000, 5/2015); dall’altra, che il fine non sia perseguito in modo contrario alla natura dell’istituto referendario, trasformandolo surrettiziamente in un tipo di referendum, quello propositivo, che l’ordinamento non contempla (non sono ammissibili richieste che, mediante una tecnica di «taglia e cuci», producono risultati innovativi del tutto estranei al contesto normativo: sentt. 36/1997, 38, 40 e 50/2000, 43/2003, 26/2017).

Domande da interrogazione

  1. Quando una richiesta referendaria è considerata inammissibile dalla Corte?
  2. Una richiesta referendaria è considerata inammissibile quando contiene domande eterogenee che impediscono una scelta univoca, come evidenziato nella sentenza costituzionale 16 del 1978.

  3. Qual è il presupposto per un quesito referendario chiaro secondo la Corte?
  4. Il presupposto per un quesito chiaro è l'omogeneità, che permette all'elettore di capire l'oggetto dell'abrogazione, le sue conseguenze e il fine perseguito.

  5. Quali sono le condizioni che rendono inammissibile una richiesta abrogativa?
  6. Le richieste abrogative sono inammissibili se non conseguono alcun utile risultato, propongono una falsa alternativa o trasformano il referendum in un tipo propositivo non contemplato dall'ordinamento.

Domande e risposte

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