Concetti Chiave

  • L'inabilitazione è una limitazione della capacità di agire per persone con infermità mentale, prodigalità o abuso di sostanze che causano danni economici.
  • Si applica anche a sordi e ciechi dalla nascita o prima infanzia senza sufficiente educazione, se non totalmente incapaci, altrimenti si ricorre all'interdizione.
  • Le conseguenze dell'inabilitazione sono principalmente patrimoniali, non influenzano la capacità di contrarre matrimonio o riconoscere figli.
  • Può essere richiesta dal soggetto stesso o da persone a lui vicine, seguendo le stesse norme dell'interdizione.
  • Gli effetti iniziano con la pubblicazione della sentenza, e l'annotazione avviene nei registri ufficiali e sull'atto di nascita.

Inabilitazione per infermità mentale

Il maggiore di età infermo di mente può essere inabilitato nel caso in cui lo stato di quest’ultimo non è talmente grave da far luogo all’interdizione. Possono essere inabilitati coloro che per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono se stessi o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Infine, possono essere inabilitati il sordo e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia se non hanno ricevuto un’educazione sufficiente, A meno che questi ultimi non risultino addirittura del tutto incapaci di provvedere propri interessi, in tal caso risulterà necessaria la loro interdizione (Art.415).

Condizioni per l'inabilitazione

L’inabilitazione è una forma di limitazione della capacità di agire meno grave dell’interdizione giudiziale. È da sottolineare come le conseguenze dell’inabilitazione si rilevino esclusivamente sotto il profilo patrimoniale (Infatti l’inabilitato può contrarre matrimonio e può riconoscere il figlio nato fuori dal matrimonio).

Procedura e effetti dell'inabilitazione

Le norme che disciplinano il provvedimento di inabilitazione sono le stesse dettate per quello di interdizione: L’inabilitazione può essere promossa su istanza del soggetto interessato o della persona con lui stabilmente convivente (oltre al coniuge, parenti entro il quarto grado ecc. vedi art.417).

Gli effetti dell’inabilitazione si producono dalla pubblicazione della relativa sentenza e la revoca ha efficacia a partire dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di revoca, la sentenza di inabilitazione e l’eventuale revoca sono annotate nel registro delle curatele ed annotata in margine all’atto di nascita.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le condizioni che possono portare all'inabilitazione di un maggiore di età?
  2. Un maggiore di età può essere inabilitato se è infermo di mente ma non al punto da richiedere l'interdizione, se è prodigo, o se abusa abitualmente di alcol o stupefacenti, causando gravi pregiudizi economici a sé o alla famiglia. Anche i sordi e i ciechi dalla nascita o dalla prima infanzia possono essere inabilitati se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente.

  3. Chi può promuovere la procedura di inabilitazione e quali sono gli effetti legali?
  4. La procedura di inabilitazione può essere promossa dal soggetto interessato o da una persona con lui convivente, come il coniuge o parenti entro il quarto grado. Gli effetti dell'inabilitazione iniziano con la pubblicazione della sentenza e la revoca diventa efficace al passaggio in giudicato della sentenza di revoca.

Domande e risposte

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