Concetti Chiave
- L'inabilitazione è una limitazione della capacità di agire per persone con infermità mentale, prodigalità o abuso di sostanze che causano danni economici.
- Si applica anche a sordi e ciechi dalla nascita o prima infanzia senza sufficiente educazione, se non totalmente incapaci, altrimenti si ricorre all'interdizione.
- Le conseguenze dell'inabilitazione sono principalmente patrimoniali, non influenzano la capacità di contrarre matrimonio o riconoscere figli.
- Può essere richiesta dal soggetto stesso o da persone a lui vicine, seguendo le stesse norme dell'interdizione.
- Gli effetti iniziano con la pubblicazione della sentenza, e l'annotazione avviene nei registri ufficiali e sull'atto di nascita.
Indice
Inabilitazione per infermità mentale
Il maggiore di età infermo di mente può essere inabilitato nel caso in cui lo stato di quest’ultimo non è talmente grave da far luogo all’interdizione. Possono essere inabilitati coloro che per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono se stessi o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Infine, possono essere inabilitati il sordo e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia se non hanno ricevuto un’educazione sufficiente, A meno che questi ultimi non risultino addirittura del tutto incapaci di provvedere propri interessi, in tal caso risulterà necessaria la loro interdizione (Art.415).
Condizioni per l'inabilitazione
L’inabilitazione è una forma di limitazione della capacità di agire meno grave dell’interdizione giudiziale. È da sottolineare come le conseguenze dell’inabilitazione si rilevino esclusivamente sotto il profilo patrimoniale (Infatti l’inabilitato può contrarre matrimonio e può riconoscere il figlio nato fuori dal matrimonio).
Procedura e effetti dell'inabilitazione
Le norme che disciplinano il provvedimento di inabilitazione sono le stesse dettate per quello di interdizione: L’inabilitazione può essere promossa su istanza del soggetto interessato o della persona con lui stabilmente convivente (oltre al coniuge, parenti entro il quarto grado ecc. vedi art.417).
Gli effetti dell’inabilitazione si producono dalla pubblicazione della relativa sentenza e la revoca ha efficacia a partire dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di revoca, la sentenza di inabilitazione e l’eventuale revoca sono annotate nel registro delle curatele ed annotata in margine all’atto di nascita.