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Concetti Chiave

  • L'inadempimento si verifica quando una prestazione è eseguita in modo errato e può essere esente da responsabilità se causato da un'impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore.
  • Le prestazioni possono essere di vario tipo, tra cui "dare una cosa di genere", "dare una cosa di specie", "fare consistenti in prestazioni di mezzi", "fare consistenti nel realizzare i risultati" e "di non fare", ognuna con differenti responsabilità del debitore.
  • La mora del debitore è un ritardo nell'esecuzione della prestazione, aumentando il rischio di danni e richiedendo una costituzione in mora da parte del creditore.
  • La mora del creditore si verifica quando non collabora nell'adempimento, portando alla possibilità di risarcimento danni e liberando il debitore dal pagamento degli interessi.
  • Il risarcimento dei danni considera sia la perdita subita che il mancato guadagno, e può essere classificato come doloso o colposo a seconda della consapevolezza o negligenza nel violare un obbligo.

Inadempimento delle obbligazioni

L’inadempimento è quando la prestazione è stata eseguita in modo errato. inadempimento un fatto oggettivo. il debitore può liberarsi dall' obbligo di risarcire il danno che l'inadempimento è causato dalla impossibilità sopravvenuta della prestazione. i tipi di impossibilità sono impossibilità sorta dopo l'obbligazione e impossibilità sopravvenuta da una causa a lui non imputata.

Tipi di prestazioni:
- dare una cosa di genere, il debitore è sempre responsabile
- dare una cosa di specie, il debitore può provare l'impossibilità di adempiere
- fare consistenti in prestazioni di mezzi, può esserci l'impossibilità
- fare consistenti nel realizzare i risultati, l'impossibilità può esserci come può non esserci
- di non fare, il debitore è sempre responsabile

La mora del debitore è in ritardo del debitore ad eseguire la prestazione dovuta.

il creditore deve anche fare la costituzione in mora, richiesta per iscritto di adempiere. gli effetti della mora sono aggravare il rischio del debitore e la possibilità del risarcimento del danno.

La mora del creditore è la mancata cooperazione del creditore all'adempimento del debitore. gli effetti della mora sono l'eventuale impossibilità della prestazione a carico del creditore che deve comunque pagare, il risarcimento del danno e il debitore non deve più pagare l'interesse al creditore.

Il risarcimento del danno avviene considerando la perdita subita e il mancato guadagno. la perdita subita è la diminuzione patrimoniale causata al creditore dall'inadempimento. il mancato guadagno è il profitto che il creditore non ha realizzato a causa dell'inadempimento. il risarcimento del danno può essere doloso o colposo. il risarcimento del danno doloso e quando è presente la consapevolezza e la volontà di violare un obbligo. il risarcimento del danno colposo è presente la stessa violazione ma per negligenza

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