Concetti Chiave
- L'impostazione soggettivistica si concentra sull'intenzione dell'autore del reato e prevede una pena per il tentativo di delitto basata su tale intenzione.
- L'impostazione oggettivistica valuta l'evento concreto, sostenendo che il tentativo di delitto non debba essere punito come il reato consumato.
- Nel caso di desistenza, il soggetto che interrompe volontariamente il tentativo di delitto di solito non è punito, poiché non si concretizza alcun atto criminale.
- Il Codice Penale, all'articolo 56, permette di punire chi tenta di commettere un reato, riconoscendo il delitto tentato come fattispecie punibile.
- Uccidere e ferire una persona sono eventi diversi e non possono essere trattati allo stesso modo secondo l'impostazione oggettivistica.
Impostazioni nel delitto tentato
In caso di delitto tentato è possibile applicare due impostazioni distinte:
- impostazione soggettivistica: colui che ha tentato di commettere il reato dovrebbe essere punito con la pena prevista per la fattispecie tentata. I soggettisti, dunque, ritengono che bisogna tener primariamente conto della intenzione (profilo soggettivo) di chi ha agito;
- impostazione oggettivistica: ritiene che colui che ha tentato il delitto non possa essere punito con la pena prevista dalla fattispecie, perché di fatto l’evento non si è verificato. Gli oggettivisti, dunque, privilegiano in concreto l’evento che è verificato. Uccidere un uomo e ferirlo non sono eventi equivalenti e, quindi, non possono essere trattati allo stesso modo.
Desistenza e codice penale
In caso di d’esistenza (una delle due ipotesi configurate dall’art. 56 C.P.), il soggetto che ha tentato il delitto di solito non è punito. Se, ad esempio, Tizio progetta di realizzare un furto in casa di Caio ma all’ultimo desiste, in concreto non è stata copiata alcuna condotta criminosa e, dunque, la legislazione penale non è chiamata a intervenire.
Il codice penale ammette la possibilità che il delitto tentato possa determinare l’insorgere di fattispecie punitive nei confronti di chi ha appunto tentato di commettere il reato (art. 56 del Codice penale).