Concetti Chiave
- Gli impedimenti impedienti includono la mancata osservanza delle pubblicazioni matrimoniali o il mancato rispetto del lutto vedovile, senza causare lo scioglimento del matrimonio.
- Un terzo soggetto può indagare sull'insussistenza del vincolo matrimoniale in caso di impedimenti impedienti, ma il matrimonio celebra rimane valido con una multa.
- I vizi del consenso matrimoniale comprendono l'incapacità di agire, dove individui privi di capacità giuridica non possono contrarre matrimonio.
- Un coniuge può impugnare il matrimonio se, al momento del consenso, era temporaneamente incapace di intendere o volere, salvo coabitazione per un anno dopo il recupero delle facoltà mentali.
- Il consenso matrimoniale è nullo se ottenuto tramite violenza, invalidando il vincolo coniugale.
Indice
Impedimenti impedienti nel matrimonio
Gli impedimenti impedienti sono rappresentati da situazioni di minore gravità, le quali consistono o nella mancata osservanza delle pubblicazioni matrimoniali o il mancato rispetto del cosiddetto lutto vedovile (prima che la donna possa contrarre nuovo matrimonio devono trascorre almeno 300 giorni dalla morte del precedente coniuge, art.
89).Conseguenze degli impedimenti
Il verificarsi di un impedimento impediente non determina lo scioglimento del matrimonio, ma autorizza un terzo soggetto a indagare sull’insussistenza del vincolo matrimoniale (PM, parenti, affini, ecc.). Qualora il matrimonio si sia già verificato, nel caso in cui sussistano impedimenti dirimenti ne viene dichiarata la nullità, in presenza di impedimenti impedienti l’ufficiale dello stato civile è tenuto a non celebrare le nozze, ma se esse sono state già celebrate manterranno la loro validità purché i coniugi paghino una cifra di ammenda.
Vizi del consenso matrimoniale
Il primo vizio legato al consenso matrimoniale corrisponde con l’incapacità di agire: l’art. 85 dispone che chiunque sia privo di capacità di agire (il minore eccetto gravi motivi o l’interdetto) non abbia la facoltà di contrarre vincolo matrimoniale.
L’art. 120 prevede inoltre che il matrimonio possa essere impugnato da uno dei due coniugi qualora egli riesca a provare che, nel momento in cui abbia prestato il consenso matrimoniale, era transitoriamente incapace di intendere o di volere. L’azione non può essere proposta se vi e' stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali).
Il consenso è considerato nullo anche nel caso in cui esso sia stato estorto mediante l’uso della violenza.