Concetti Chiave
- La fornitura di vitto nel trasporto passeggeri può essere vista come obbligazione accessoria o contratto autonomo.
- Se il prezzo del pasto è incluso nel biglietto, il vitto è considerato obbligazione accessoria.
- In viaggi come le crociere all inclusive, il vitto è un obbligo accessorio del trasporto.
- Se il pasto non è incluso, come sui treni, l'acquisto costituisce un contratto autonomo.
- Le responsabilità per malesseri dipendono dalla classificazione del vitto come accessorio o autonomo.
Fornitura di vitto e alloggio nel trasporto di persone
Dottrina e giurisprudenza si sono chieste se la fornitura del vitto al passeggero da parte del trasportatore possa costituire un’obbligazione accessoria o se, invece, debba essere considerato un contratto autonomo e separato.
In particolare, la dottrina si è chiesta se, qualora il passeggero acquisti pasti e bevande a bordo del mezzo, egli concluda un contratto autonomo di amministrazione o tale consumo costituisca un’obbligazione accessoria a carico del vettore.
Ipotizziamo che il passeggero abbia concluso un contratto di crociera mediante la formula all inclusive. In questo caso il vitto rappresenta un’obbligazione accessoria rispetto all’obbligo principale del trasporto. Ipotizziamo, invece, che il passeggero acquisti pasti o bevande durante un viaggio in treno che ha ad oggetto solo l’obbligazione principale del trasporto. In questa seconda ipotesi il passeggero, al momento dell’acquisto di un pasto o di una bevanda, conclude un contratto autonomo di amministrazione.
Collocare il vitto nella categoria delle obbligazioni accessorie o in quella dei contratti autonomi implica conseguenze estremamente diverse:
- se, in seguito al consumo di pasti o bevande, il passeggero si sente male, egli potrà rivalersi nei confronti del vettore solo nel caso in cui il vitto sia considerato un’obbligazione accessoria;
- al contrario, qualora egli si senta male dopo aver consumato un pasto presso il ristorante del treno, egli dovrà agire nei confronti del fornitore del vitto, dunque non nei confronti del vettore.
In sintesi, dunque, il vettore è tenuto a fornire una rigorosa assistenza al passeggero trasportato da un luogo a un altro.