Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Le norme giuridiche spesso appaiono descrittive ma devono essere intese in senso precettivo, come indicato dall'articolo 3 della Costituzione.
  • Il carattere precettivo delle norme implica che esse prescrivono ciò che deve essere, piuttosto che descrivere la realtà.
  • Una norma giuridica non può essere valutata come vera o falsa, ma piuttosto come giusta o ingiusta dal punto di vista etico.
  • Dal punto di vista politico, le norme possono essere considerate opportune o inopportune.
  • Le norme giuridiche possono essere giudicate in base alla loro effettività, ovvero quanto vengono osservate dai destinatari.

Indice

  1. Norme giuridiche e costituzione
  2. Interpretazione precettiva delle norme
  3. Valutazione delle norme giuridiche

Norme giuridiche e costituzione

Spesso le norme giuridiche sono formulate in termini apparentemente descrittivi: emblematico, al riguardo, è l'articolo 3 comma primo della Costituzione, che esprime la proposizione secondo la quale «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».

Interpretazione precettiva delle norme

Questa norma, come ogni norma giuridica, va intesa in senso precettivo: a tutti i cittadini deve essere riconosciuta pari dignità sociale, le diverse condizioni personali o sociali, in essa menzionate, non debbono essere assunte come ragione di un trattamento che discrimini tra loro i cittadini.

Se mai questa proposizione venisse assunta in senso descrittivo, anziché precettivo, essa apparirebbe come una proposizione falsa, essendo un dato di comune esperienza che, nella realtà, i cittadini non sono affatto uguali davanti alla legge (più uguali oggi che in passato, ma non tanto uguali quanto la norma costituzionale esige).

Valutazione delle norme giuridiche

Il discorso descrittivo o assertivo può essere giudicato come vero o falso: il discorso precettivo non è mai suscettibile di una valutazione di tal genere. Le norme giuridiche non enunciano ciò che è, ma ciò che deve essere: possono essere valutate, da un punto di vista etico, come giuste o ingiuste; possono essere valutate, da un punto di vista politico, come opportune o inopportune: possono, infine, essere giudicate dal punto di vista della loro effettività: se siano molto o poco o mai osservate dai loro destinatari.

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