Concetti Chiave
- Gli ordinamenti possono essere laici, basati solo su diritto politico, o confessionali, che integrano il diritto divino.
- Vari stati accettano parzialmente il diritto canonico o limitano il diritto divino a specifiche aree, come il diritto di famiglia.
- Le fonti necessitate sono create per conservare l'ordinamento statale e sono giustificate dal principio di necessità.
- La costituzione rappresenta la fonte più importante e può prevedere modifiche in situazioni di emergenza, come in Francia.
- Negli ordinamenti garantisti, le fonti necessitate sono usate per mantenere la stabilità quando la costituzione non prevede deroghe.
Fonti necessitate
In base alla posizione che le fonti divine assumono all’interno di uno stato bisogna distinguere tra ordinamenti laici (che considerano rilevante solo il diritto prodotto dalle istituzioni politiche) e ordinamenti confessionali (che accettano ufficialmente una data religione). Queste due categorie generali sono affiancate da diverse variazioni: alcuni stati accettano la rilevanza del diritto canonico solo in parte; altri ordinamenti, in particolare quelli africani e asiatici, riconoscono la prevalenza del diritto divino solo in materia di diritto di famiglia; infine, in Israele il diritto ebraico è considerato la legge del popolo ebraico nonostante non coincida con le fonti politiche dello stato di Israele.
Le fonti divine sono affiancate da quelle necessitate, giustificate dal principio di conservazione di ogni ordinamento.
Al di là della classificazione delle fonti primarie e secondarie, la fonte più preminente di ogni ordinamento è la costituzione. Essa, infatti, si configura come «fonte superprimaria».
In casi di particolare necessità e urgenza, le stesse costituzioni possono prevedere modifiche della struttura gerarchica delle fonti: la costituzione francese, ad esempio, demanda al presidente della Repubblica poteri di eccezione in caso di crisi degli organi costituzionali. In quest’ipotesi, dunque, è lo stesso testo a prevedere e autorizzare procedure derogatorie delle disposizioni costituzionali.
Se, però, la costituzione non prevede alcuna deroga delle proprie disposizioni, qualora gli organi costituzionali adottino misure di intervento prive di base giuridica, queste si giustificano a causa dell’esigenza di conservazione dell’ordinamento (necessita). Le fonti necessitate operano soprattutto negli ordinamenti garantisti, che tendono cioè a offrire un’esauriente disciplina dei modi di produzione del diritto nei propri testi costituzionali, privilegiando la certezza e la conoscibilità preventiva degli organi preposti alla creazione dei precetti giuridici.