Andrea301AG
Ominide
2 min. di lettura
Vota

Concetti Chiave

  • Gli statuti e regolamenti locali sono fonti degli enti locali, disciplinati dal decreto legislativo 267/2000.
  • Nonostante la riforma del titolo V, le fonti locali non hanno subito modifiche e restano regolate dai comuni e province.
  • Dal 1948, la Costituzione identifica tre livelli di governo: repubblica, regioni ed enti locali, con autonomie definite dalla legge statale.
  • Le fonti degli enti locali sono considerate fonti secondarie, operando entro i limiti fissati dalle leggi generali della Repubblica.
  • La legge 142 del 1990 ha consolidato l'attuale assetto delle fonti degli enti locali, ulteriormente codificato nel 2001.

Indice

  1. Fonti degli enti locali
  2. Legge costituzionale del 1948
  3. Legge generale del 1990

Fonti degli enti locali

Sono fonti degli enti locali gli statuti e regolamenti locali disciplinati dal testo unico sull’ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 267/2000).
La riforma costituzionale del titolo V ha modificato l’assetto degli enti locali, senza che ciò incidesse però sulle fonti locali, cioè sulle regole che possono essere adottate da comuni e province.

Legge costituzionale del 1948

La legge costituzionale vigente a partire dal 1948 individuava tre distinti livelli governativi: repubblica; regioni; enti locali. I limiti entro cui province e comuni potevano adottare regole autonome erano definiti e circoscritti dalla legge statale. Essendo rimesse alla legge dello Stato, ovviamente, le fonti degli enti locali si configurano come fonti secondarie. L’articolo 128 della Costituzione vigente a partire dal 1948, infatti, sanciva che «le province e i comuni sono enti autonomi nell’ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni».

Nel disegno originario dei costituenti del 1948, dunque, le fonti degli enti locali si configuravano come fonti secondarie.

In seguito alla riforma costituzionale del titolo V, tale assetto non ha subito modificazioni.

Legge generale del 1990

Nel 1990, il legislatore ha approvato la legge generale della repubblica evocata dall’articolo 128 della Costituzione vigente nel 1948. Anche in questo caso, dunque, l’attuazione del dettato costituzionale ha dovuto aspettare diversi decenni di inattività.

Tramite la legge 142 del 1990, il legislatore ha configurato l’assetto vigente tutt’oggi, in seguito (nel 2001) codificato dalla riforma del titolo V.

Sulla base di tale modello, le fonti degli enti locali si configurano come fonti secondarie tramite cui comuni e province disciplinano la propria amministrazione.

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community