Concetti Chiave
- L'articolo 119 della Costituzione italiana garantisce l'autonomia finanziaria e fiscale di regioni, comuni, province e città metropolitane, consentendo loro di gestire entrate e spese nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
- Le regioni e gli enti locali possono indebitarsi per spese di investimento, come infrastrutture, ma non per spese correnti, e non ricevono garanzie statali sui prestiti, basandosi sulla loro credibilità finanziaria.
- Le risorse finanziarie derivano da tributi ed entrate proprie, come i corrispettivi per servizi pubblici, e tributi istituiti da leggi regionali e statali, destinati a regioni ed enti locali.
- Le regioni partecipano al gettito di tributi erariali del loro territorio, assicurando che parte delle risorse generate ritorni alle comunità locali.
- Un fondo perequativo, istituito per legge, distribuisce risorse ai territori con minore capacità fiscale pro capite, senza vincoli di destinazione, per garantire equità nella distribuzione delle risorse.
Autonomia finanziaria e fiscale
All’autonomia finanziaria e fiscale delle regioni degli enti locali è dedicato l’art. 119 Cost., interamente riscritto dalla riforma del 2001, con le ulteriori modifiche introdotte dalla l. cost. 1/2012. Le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio (art. 119.1). Dispongono di un proprio patrimonio. Possono indebitarsi ricorrendo al mercato dei capitali, ma solo per spese di investimento, ad esempio la costruzione di un ponte o una strada, non per sostenere spese correnti, quali quelle per il personale (art. 119.6). Va aggiunto che la garanzia dello Stato sui prestiti contratti da regioni ed enti locali è espressamente esclusa: ciò comporta che la capacità di approvvigionamento sui mercati e gli oneri relativi dipendono esclusivamente dalla credibilità finanziaria di ciascun singolo ente.
Risorse finanziarie delle regioni
Le risorse finanziarie delle regioni e degli enti locali sono di diversa origine (art. 119.2 e 3):
• tributi ed entrate propri, ossia fonti di finanziamento autonome, derivanti o dall’esercizio di poteri impositivi o da altre forme di autofinanziamento, come i corrispettivi per servizi pubblici offerti alla collettività;
• i tributi propri in senso stretto cui si riferisce la disposizione costituzionale sono quelli istituiti e regolati da leggi regionali (ad es. le tasse sulle concessioni regionali), i quali si distinguono dai tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni o agli enti locali, salva inoltre la disciplina di taluni aspetti ad essi lasciata (ad es. la tassa automobilistica regionale o l’imposta municipale propria sugli immobili);
• compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio (secondo il criterio che le risorse devono restare o tornare almeno in parte alle comunità che le producono), consistenti in quote di gettito derivanti dalle principali imposte statali (ad es. l’Irpef o l’Iva);
• quote derivanti da un fondo perequativo, istituito con legge statale, per garantire una distribuzione di risorse in funzione appunto di perequazione a vantaggio dei territori la cui capacità fiscale pro capite è più bassa; tali risorse vanno in ogni caso trasferite senza vincolo di destinazione, ossia senza predeterminazione di specifiche finalità o funzioni, lasciando alle regioni e agli enti locali la libertà di sceglierne l’impiego in questo o quel settore.
Domande da interrogazione
- Qual è il principio fondamentale dell'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali secondo l'art. 119 della Costituzione?
- In che modo le regioni e gli enti locali possono finanziare le loro spese di investimento?
- Quali sono le fonti di risorse finanziarie per le regioni e gli enti locali?
L'art. 119 della Costituzione stabilisce che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
Le regioni e gli enti locali possono indebitarsi ricorrendo al mercato dei capitali, ma solo per spese di investimento, come la costruzione di infrastrutture, e non per spese correnti.
Le risorse finanziarie provengono da tributi ed entrate propri, compartecipazione al gettito di tributi erariali, e quote da un fondo perequativo per garantire una distribuzione equa delle risorse.