Concetti Chiave
- Lo sciopero di solidarietà è stato riconosciuto legittimo dalla Corte costituzionale a partire dagli anni '60, permettendo ai lavoratori di supportare rivendicazioni altrui.
- La Corte costituzionale ha esteso la legittimità dello sciopero anche a fini politici nel 1974, con l'eccezione che non deve minacciare l'ordinamento costituzionale o le istituzioni democratiche.
- Dal 1983, l'articolo 504 del Codice penale, che vietava lo sciopero per influenzare la pubblicazione di provvedimenti, è stato dichiarato illegittimo.
- I limiti esterni dello sciopero riguardano la legalità delle modalità adottate, con una particolare attenzione verso le forme anomale come gli scioperi a singhiozzo e a scacchiera.
- La Cassazione nel 1980 ha sancito che ogni forma di astensione dal lavoro è legittima se non danneggia la produttività dell'impresa.
Fini leciti dello sciopero
Il Codice penale Rocco del 1930 considerava lo sciopero illecito pressoché in ogni situazione (art. 502 e s.s.). A partire dagli anni ’60, però, la Corte costituzionale ha dichiarato la legittimità di molte forme di sciopero, in primis quello di solidarietà, cioè effettuato da alcuni lavoratori in appoggio a rivendicazioni altrui. Nel 1974, poi, la Corte ha dichiarato legittimo anche lo sciopero per finalità politiche (sentenza 290), tranne nel caso in cui miri a sovvertire l’ordinamento costituzionale oppure a impedire il regolare funzionamento delle istituzioni democratiche.
Ancora, nel 1983 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegitmità dell’art.
Dunque, in modo graduale ma costante sono stati eliminati molti limiti che ostacolavano l’esercizio pratico del diritto di sciopero. Però continuano ad avere grande importanza i cosiddetti «limiti esterni»: essi contemperano lo sciopero con la tutela dei diritti altrui.
I limiti esterni (o coessenziali) riguardano la liceità delle modalità di esercizio del diritto adottate dagli scioperanti. La giurisprudenza si è concentrata soprattutto sulle forme anomale di sciopero, ad esempio quelle a singhiozzo e a scacchiera, in cui l’astensione dal lavoro non è continuativa e non interessa contemporaneamente l’intera manodopera occupata in una fabbrica o in un ufficio. Queste tipologie di sciopero sono state inventate per ridurre al minimo la durata dell’astensione dal lavoro per ogni singolo scioperante, e dunque la perdita della retribuzione.
Lo sciopero anomalo o articolato è stato considerato a lungo illecito; la sentenza di Cassazione 711/1980 però ha modificato quest’orientamento: in particolare, ha stabilito che è legittima ogni astensione collettiva dal lavoro, totale o parziale, lunga o breve, continuativa o intermittente. L’unica condizione necessaria è il rispetto del limite più importante: non deve essere arrecato alcun danno alla produttività dell’impresa, cioè la sua capacità di stare nel mercato.
Domande da interrogazione
- Quali sono stati i cambiamenti principali nella legittimità dello sciopero in Italia a partire dagli anni '60?
- Cosa sono i "limiti esterni" nel contesto del diritto di sciopero?
- Qual è stata la posizione della giurisprudenza italiana riguardo agli scioperi anomali o articolati?
A partire dagli anni '60, la Corte costituzionale ha dichiarato legittime molte forme di sciopero, inclusi quelli di solidarietà e per finalità politiche, con alcune eccezioni. Inoltre, nel 1983 è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 504 del Codice penale riguardante lo sciopero per influenzare la pubblicazione di provvedimenti.
I "limiti esterni" sono restrizioni che bilanciano il diritto di sciopero con la tutela dei diritti altrui, riguardando la liceità delle modalità di esercizio del diritto adottate dagli scioperanti, come le forme anomale di sciopero.
La giurisprudenza italiana, in particolare la sentenza di Cassazione 711/1980, ha stabilito che gli scioperi anomali o articolati sono legittimi purché non danneggino la produttività dell'impresa, permettendo astensioni collettive dal lavoro in varie forme.