Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il coordinamento finanziario tra enti statali e locali è volto a rispettare il patto di stabilità e crescita dell'UE, limitando la spesa delle regioni e degli enti locali.
  • La Corte costituzionale ha stabilito la legittimità di limiti generali alla spesa regionale, purché siano temporanei e mirati al riequilibrio finanziario.
  • Nonostante il blocco del federalismo fiscale a causa della crisi economica, il coordinamento finanziario è stato usato per ridurre la spesa pubblica locale.
  • Leggi come la l. 42/2009 e decreti successivi hanno introdotto innovazioni rilevanti, influenzando pesantemente la finanza regionale e locale.
  • Il coordinamento finanziario ha colpito settori chiave come la sanità e la spesa per il personale, che normalmente sarebbero di competenza regionale.

Indice

  1. Coordinamento finanziario e patto di stabilità
  2. Ruolo della Corte costituzionale
  3. Innovazioni e crisi economica

Coordinamento finanziario e patto di stabilità

Il coordinamento finanziario fra enti statali e locali è finalizzato ad adempiere agli obblighi derivanti dal patto di stabilità e crescita sottoscritto in sede di Unione europea. Sulla base dei vincoli economici e finanziari dell’Unione europea, sono consentite limitazioni alla capacità di spesa delle regioni e degli enti locali, anche attraverso controlli, obblighi di informazione, acquisizione di dati, fissazione di standard, stabilite dal corrispondente patto di stabilità interno (introdotto dalla l. 448/1998, rafforzato a ogni successiva manovra finanziaria e ridisciplinato dalla l. 208/2015 sulla base delle nuove regole sull’equilibrio di bilancio).

Ruolo della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha considerato legittime norme statali che hanno imposto limiti alla spesa corrente delle regioni (sentt. 4 e 36/2004), purché siano fissati come «limite complessivo» (sono cioè vietati vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa) e solo in via transitoria e in vista degli obiettivi di riequilibrio finanziario (sentt. 390/2004 e 417/2005). In taluni casi, tuttavia, la Corte ha consentito anche limitazioni specifiche e puntuali collegandosi a materie di competenza statale, ad esempio richiamando la competenza statale in materia ambientale (sent. 378/2003 sull’obbligo per le regioni di acquistare gomme rigenerate) o quella in materia di tutela della concorrenza (sent. 345/2004 sull’obbligo di acquistare beni e servizi a prezzi stabiliti a seguito di gare organizzate da una società per azioni interamente posseduta dal ministero dell’economia, la Consip).

Innovazioni e crisi economica

Nel quadro delineato da questa giurisprudenza si è inserita la citata l. 42/2009 con i successivi decreti legislativi: essi hanno portato a significative innovazioni; allo stesso tempo, però, il disegno del federalismo fiscale si è dovuto misurare con un contesto radicalmente mutato (la crisi finanziaria ed economica internazionale e la crisi dell’eurozona) che ne ha di fatto arrestato l’attuazione concreta. Si è quindi resa necessaria da parte del legislatore statale l’adozione di numerose misure anticrisi che hanno inciso pesantemente sulla finanza regionale e locale, e quindi sulle stesse materie legislative regionali. Individuata nel coordinamento finanziario ex artt. 117.3 e 119.2 la clausola che attribuisce allo Stato la competenza a intervenire in materia dettando norme talvolta anche di dettaglio (sent. 139/2012), l’esigenza appunto di fronteggiare la crisi ha trasformato il coordinamento della finanza pubblica in uno strumento per il contenimento della spesa pubblica degli enti territoriali. Esso è stato utilizzato per incidere, in particolare, sul versante della spesa sanitaria (sent. 123/2011) e, più in generale, su materie che di per sé sarebbero di competenza residuale regionale (dal finanziamento delle comunità montane, sent. 326/2010, alla spesa per il personale, sent. 108/2011, fino a sindacare il sistema di rilevamento delle presenze dei dipendenti regionali, sent. 325/2011).

Domande da interrogazione

  1. Qual è la finalità principale del coordinamento finanziario tra enti statali e locali?
  2. Il coordinamento finanziario tra enti statali e locali è finalizzato ad adempiere agli obblighi del patto di stabilità e crescita dell'Unione europea, limitando la capacità di spesa delle regioni e degli enti locali.

  3. Come la Corte costituzionale ha valutato le norme statali che impongono limiti alla spesa delle regioni?
  4. La Corte costituzionale ha considerato legittime le norme statali che impongono limiti alla spesa corrente delle regioni, purché siano fissati come "limite complessivo" e solo in via transitoria per obiettivi di riequilibrio finanziario.

  5. Quali sono stati gli effetti della crisi finanziaria ed economica internazionale sul federalismo fiscale?
  6. La crisi finanziaria ed economica internazionale ha arrestato l'attuazione concreta del federalismo fiscale, rendendo necessarie misure anticrisi che hanno inciso sulla finanza regionale e locale.

  7. In che modo il coordinamento finanziario è stato utilizzato per contenere la spesa pubblica degli enti territoriali?
  8. Il coordinamento finanziario è stato utilizzato per contenere la spesa pubblica degli enti territoriali, incidendo su settori come la spesa sanitaria e altre materie di competenza regionale residuale.

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