Concetti Chiave
- La fideiussione nel mondo romano non richiedeva al fideiussore di compiere una prestazione, ma di assumersi la responsabilità in caso di inadempimento del debitore principale.
- La fideiussio poteva garantire obbligazioni re, verbis, litteris e consensu, a differenza di altre forme come la sponsio e la fidepromissio.
- A differenza di sponsio e fidepromissio, la fideiussio non richiedeva l'identificazione con l'obbligazione principale, ma una valutazione sostitutiva.
- La fideiussio era in grado di garantire obbligazioni di facere infungibile, una prerogativa non concessa allo sponsor.
- La giurisprudenza classica ha complicato il concetto di fideiussio, talvolta confondendolo con la sponsio e la fidepromissio, complice la superficialità dei compilatori giustinianei.
Il ruolo del fideiussore
Nella fideiussione il fideiussore non ha il dovere di compiere una prestazione, bensì di assumersi la responsabilità per il caso di inadempimento del debitore principale.
Gaio ci informa che con la fideiussio potevano garantirsi tutte le obbligazioni che nascevano re verbis litteris e consensu.
Inoltre, mentre Sponsio e fidepromissio postulavano un'«identificazione» con l'obbligazione principale, la fideiussio implicava una valutazione sostitutiva: il fideiussore non si obbligava alla medesima prestazione, bensì rispondeva delle conseguenze derivanti dall'inadempimento del debitore principale. Alla prestazione dovuta dal debitore principale si sostituiva dunque quella equivalente del fideiussore, determinata sulla base della valutazione della prestazione dovuta dal debitore principale.
Proprio per la connotazione peculiare della sua formula stipulatoria, la fideiussio poteva garantire obbligazioni di facere infungibile, prerogativa preclusa allo sponsor, il quale poteva promettere solo un facere fungibile.
La diversa connotazione della fideiussio rispetto alla fidepromissio ed alla sponsio sembra essere comprovata dal testo del codex XV(13). Nel manoscritto veronese per la domanda rivolta allo sponsor si legge idem; quindi id più puntino in alto e non id semplice. L'unico id senza puntino è quello della fideiussio, in cui la forma id è la sola che dia un senso corretto alla locuzione impiegata.
Evoluzione storica della fideiussio
La fideiussio nasce dunque come assunzione di responsabilità per l'inadempimento del debitore principale; la giurisprudenza classica ha tuttavia reso estremamente complesso questo lineare percorso, dando talvolta origine a fraintendimenti. In particolare, i giustinianei hanno talora attribuito alla fideiussio il regime della sponsio e della fidepromissio, trasformando quella che in origine era una mera assunzione di responsabilità per un debito altrui in una promessa di una propria prestazione.
I compilatori si sono tuttavia limitati a sostituire il termine fideiussor al termine sponsor, lasciando sopravvivere la differenza di regime della sola fideiussio. La confusione e talvolta persino l’ipotesi di intercambiabilità reciproca tra sponseo, fideo e fideiussio è attribuibile a quella che Fiume ha definito «superficialità compilatoria» propria dei giustinianei.
Domande da interrogazione
- Qual è la responsabilità principale del fideiussore nella fideiussione romana?
- In che modo la fideiussio differisce dalla sponsio e dalla fidepromissio?
- Quali complicazioni sono sorte nella giurisprudenza classica riguardo alla fideiussio?
Nella fideiussione romana, il fideiussore non ha il dovere di compiere una prestazione, ma di assumersi la responsabilità in caso di inadempimento del debitore principale.
La fideiussio differisce dalla sponsio e dalla fidepromissio perché non richiede un'identificazione con l'obbligazione principale, ma implica una valutazione sostitutiva, rispondendo delle conseguenze dell'inadempimento del debitore principale.
La giurisprudenza classica ha reso complesso il concetto di fideiussio, talvolta attribuendole il regime della sponsio e della fidepromissio, trasformando l'assunzione di responsabilità in una promessa di prestazione propria, causando fraintendimenti.