Concetti Chiave
- La consumazione del reato avviene quando tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie criminosa sono realizzati.
- Nei reati di mera condotta, la consumazione coincide con la piena realizzazione della condotta vietata.
- Nei reati di evento, oltre al compimento dell'azione, è necessaria anche la produzione dell'evento per la consumazione.
- Il delitto è consumato quando il fatto programmato e quello realizzato coincidono; è tentato quando non coincidono.
- La giurisdizione italiana è esclusa per azioni reali relative a beni immobili situati all'estero, secondo i criteri della legge 218/1995.
Consumazione del reato
Consumazione del reato → è la compiuta realizzazione di tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie criminosa.Il reato è consumato quando il fatto concreto corrisponde interamente al modello legale delineato dalla norma incriminatrice in questione.
La consumazione è realizzata distintamente a seconda che il reato sia di evento ovvero di mera condotta.
Nei reati di mera condotta, la consumazione coincide con la piena realizzazione della condotta vietata: ad esempio, il furto è consumato quando l’agente si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene.
Invece, nei reati di evento la consumazione presuppone, oltre al compimento dell’azione, anche la produzione dell’evento: ad esempio, nel caso dell’omicidio si avrà consumazione solo nel momento in cui si verificherà la morte di un uomo.
È necessario distinguere due concetti: delitto consumato e delitto tentato.
Il delitto è consumato quando vi è corrispondenza fra programmato e realizzato: Tizio vuole compiere un furto e di fatto lo commette.
Invece, il delitto è tentato quando programmato e realizzato non coincidono: Tizio vuole compiere un furto ma, a causa del sopraggiungere della polizia, non riesce a impossessarsi della cosa altrui; il delitto è solo tentato, non consumato.
Quindi → si ha delitto tentato o tentativo quando l’agente non riesce a portare a termine il delitto programmato.
- comma 2 → chi dovrebbe ricadere nella giurisdizione italiana ha la piena libertà di scegliere un giudice di un altro Stato ovvero un arbitro straniero, purché la scelta sia provata per iscritto e purché la controversia abbia ad oggetto diritti disponibili.
Il limite alla derogabilità della giurisdizione si arresta dinanzi all’indisponibilità dei diritti in causa;
- comma 3 → la deroga è inefficace se il giudice o gli arbitri indicati declinano la giurisdizione o non possono conoscere la causa.
Il diniego di giurisdizione ovvero l’impossibilità fisica o giuridica di ottenere una pronuncia dall’autorità prescelta permette alle parti, anche nella contrarietà di una di queste, di tornare in un secondo momento alla giurisdizione italiana.
Criteri speciali stabiliti dalla legge 218/1995:
- art.
1. La giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all'estero.
Analisi → la giurisdizione italiana è in ogni caso esclusa per le azioni reali relative a beni immobili situati all’estero (criterio negativo);
Domande da interrogazione
- Che cosa si intende per consumazione del reato?
- Qual è la differenza tra delitto consumato e delitto tentato?
- Quali sono i criteri speciali stabiliti dalla legge 218/1995 riguardo alla giurisdizione italiana?
La consumazione del reato è la compiuta realizzazione di tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie criminosa, quando il fatto concreto corrisponde interamente al modello legale delineato dalla norma incriminatrice.
Un delitto è consumato quando vi è corrispondenza tra il programmato e il realizzato, mentre è tentato quando l'agente non riesce a portare a termine il delitto programmato, come nel caso in cui l'intervento della polizia impedisce il furto.
La legge 218/1995 stabilisce che la giurisdizione italiana non sussiste per azioni reali relative a beni immobili situati all'estero, e la deroga alla giurisdizione è inefficace se il giudice o gli arbitri indicati declinano la giurisdizione o non possono conoscere la causa.