Concetti Chiave

  • La Costituzione italiana favorisce la famiglia legittima, fondata sul matrimonio, ma riconosce anche diritti per la famiglia di fatto e i figli nati al di fuori del matrimonio.
  • La legge 219/2012 e il d.lgs. 154/2013 hanno introdotto uno stato unico di filiazione, abolendo la distinzione tra figli legittimi e naturali.
  • L'articolo 2 della Costituzione tutela le "formazioni sociali", inclusi le convivenze di fatto e quelle omosessuali, riconoscendo la loro importanza nella personalità degli individui.
  • La legge 76/2016 ha regolamentato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto, definendo legami affettivi e assistenza reciproca.
  • La Costituzione garantisce la tutela della maternità, dell'infanzia e della gioventù, senza limitare queste garanzie alla sola famiglia legittima.

Indice

  1. La famiglia nella Costituzione
  2. Evoluzione legislativa sulla filiazione
  3. Tutela delle convivenze di fatto

La famiglia nella Costituzione

Anche la Costituzione, come la legislazione precedente, mostra un favor per la famiglia legittima, fondata cioè sul matrimonio, e non sulla convivenza di fatto. Per matrimonio deve intendersi sia il matrimonio civile sia quello concordatario (introdotto dalla l. 810/1929), celebrato secondo il diritto canonico, al quale vengono riconosciuti effetti civili a seguito della trascrizione nei registri dello stato civile. Ma la Costituzione prende in considerazione anche la famiglia di fatto: l’art. 30.1 stabilisce il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli «anche se nati fuori dal matrimonio»; l’art. 30.3 impone alla legge di assicurare ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale «purché compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima»; l’art. 31.2 garantisce la tutela della maternità, dell’infanzia e della gioventù e non limita tale garanzia alla famiglia legittima (v. sentt. 99, 203 e 464/1997, 166/1998, 250/2000).

Evoluzione legislativa sulla filiazione

La l. 219/2012 e il d.lgs. 154/2013 hanno eliminato la distinzione, recepita nel codice civile, fra figli «legittimi» e figli «naturali» (o illegittimi), introducendo lo stato unico di filiazione e allargando il vincolo di parentela del figlio nato al di fuori del matrimonio nei confronti delle persone che partecipano allo stipite da cui discendono i genitori.

Tutela delle convivenze di fatto

A queste disposizioni si aggiunge la generale tutela che l’art. 2 riconosce alle «formazioni sociali» ove si svolge la personalità dei singoli, fra le quali rientrano anche le convivenze di fatto, comprese quelle omosessuali (v. sent. 138/2010,. La stessa Cdfue (art. 9), garantendo il diritto di costituire una famiglia, ne demanda la definizione e regolamentazione alle legislazioni nazionali. Il legislatore italiano, con la l. 76/2016, ha regolamentato sia le unioni civili fra persone dello stesso sesso sia le convivenze di fatto fra persone (di sesso diverso o dello stesso sesso) «unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale».

Domande da interrogazione

  1. Qual è il ruolo della Costituzione italiana nella tutela della famiglia legittima e delle famiglie di fatto?
  2. La Costituzione mostra un favore per la famiglia legittima, fondata sul matrimonio, ma riconosce anche le famiglie di fatto, stabilendo diritti e doveri per i genitori e garantendo tutela giuridica ai figli nati fuori dal matrimonio (art. 30).

  3. Come è cambiata la legislazione italiana riguardo alla filiazione?
  4. La legge 219/2012 e il d.lgs. 154/2013 hanno eliminato la distinzione tra figli legittimi e naturali, introducendo uno stato unico di filiazione e ampliando i diritti dei figli nati al di fuori del matrimonio (art. 30).

  5. In che modo la Costituzione e la legislazione italiana tutelano le convivenze di fatto?
  6. L'art. 2 della Costituzione riconosce la tutela delle "formazioni sociali", comprese le convivenze di fatto, e la legge 76/2016 ha regolamentato le unioni civili e le convivenze di fatto, garantendo diritti a coppie di sesso diverso e dello stesso sesso.

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