Concetti Chiave
- La Costituzione italiana favorisce la famiglia legittima fondata sul matrimonio, sia civile che concordatario, ma riconosce anche i diritti della famiglia di fatto.
- Gli articoli 30 e 31 della Costituzione sottolineano il diritto-dovere dei genitori verso i figli, anche se nati fuori dal matrimonio, garantendo loro tutela giuridica e sociale.
- Le leggi 219/2012 e il d.lgs. 154/2013 hanno abolito la distinzione tra figli legittimi e naturali, creando uno stato unico di filiazione.
- L'articolo 2 della Costituzione estende la protezione alle formazioni sociali, includendo le convivenze di fatto, comprese quelle omosessuali.
- La legge 76/2016 disciplina le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto, riconoscendo legami affettivi e assistenza reciproca.
Indice
La famiglia nella Costituzione
Anche la Costituzione, come la legislazione precedente, mostra un favor per la famiglia legittima, fondata cioè sul matrimonio, e non sulla convivenza di fatto. Per matrimonio deve intendersi sia il matrimonio civile sia quello concordatario (introdotto dalla l. 810/1929), celebrato secondo il diritto canonico, al quale vengono riconosciuti effetti civili a seguito della trascrizione nei registri dello stato civile. Ma la Costituzione prende in considerazione anche la famiglia di fatto: l’art. 30.1 stabilisce il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli «anche se nati fuori dal matrimonio»; l’art. 30.3 impone alla legge di assicurare ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale «purché compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima»; l’art. 31.2 garantisce la tutela della maternità, dell’infanzia e della gioventù e non limita tale garanzia alla famiglia legittima (v. sentt. 99, 203 e 464/1997, 166/1998, 250/2000).
Evoluzione legislativa sulla filiazione
La l. 219/2012 e il d.lgs. 154/2013 hanno eliminato la distinzione, recepita nel codice civile, fra figli «legittimi» e figli «naturali» (o illegittimi), introducendo lo stato unico di filiazione e allargando il vincolo di parentela del figlio nato al di fuori del matrimonio nei confronti delle persone che partecipano allo stipite da cui discendono i genitori.
Tutela delle convivenze di fatto
A queste disposizioni si aggiunge la generale tutela che l’art. 2 riconosce alle «formazioni sociali» ove si svolge la personalità dei singoli, fra le quali rientrano anche le convivenze di fatto, comprese quelle omosessuali (v. sent. 138/2010,. La stessa Cdfue (art. 9), garantendo il diritto di costituire una famiglia, ne demanda la definizione e regolamentazione alle legislazioni nazionali. Il legislatore italiano, con la l. 76/2016, ha regolamentato sia le unioni civili fra persone dello stesso sesso sia le convivenze di fatto fra persone (di sesso diverso o dello stesso sesso) «unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale».
Domande da interrogazione
- Qual è la posizione della Costituzione italiana riguardo alla famiglia legittima e alla famiglia di fatto?
- Come è cambiata la distinzione tra figli legittimi e naturali nella legislazione italiana?
- In che modo la l. 76/2016 ha influenzato le unioni civili e le convivenze di fatto in Italia?
La Costituzione italiana mostra un favor per la famiglia legittima, fondata sul matrimonio, ma prende in considerazione anche la famiglia di fatto, garantendo diritti e tutele ai figli nati fuori dal matrimonio.
La l. 219/2012 e il d.lgs. 154/2013 hanno eliminato la distinzione tra figli legittimi e naturali, introducendo lo stato unico di filiazione e ampliando il vincolo di parentela per i figli nati fuori dal matrimonio.
La l. 76/2016 ha regolamentato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto, riconoscendo legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale tra persone di sesso diverso o dello stesso sesso.