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Concetti Chiave

  • L'estinzione dell'obbligazione avviene principalmente tramite l'adempimento, ma esistono altri modi come compensazione, confusione, novazione, remissione e impossibilità sopravvenuta.
  • L'adempimento richiede che la prestazione sia eseguita con diligenza e può essere generalmente effettuato anche da un terzo, salvo casi di obbligazioni infungibili.
  • La compensazione permette di estinguere rapporti di credito e debito reciproci in maniera legale, giudiziale o volontaria, senza necessità di adempimento.
  • La novazione sostituisce un nuovo rapporto obbligatorio a quello originale, modificando oggetto o soggetti, e richiede la volontà esplicita delle parti di estinguere l'obbligazione precedente.
  • L'impossibilità sopravvenuta estingue l'obbligazione se la prestazione diventa impossibile senza colpa del debitore e l'effetto estintivo è definitivo.

L’ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE
L’obbligazione è un rapporto tendenzialmente temporaneo, destinato quindi ad estinguersi. Tipico fatto estintivo del rapporto obbligatorio è l’adempimento o la realizzazione della prestazione dovuta che consente al creditore di ottenere il risultato perseguito. Ma tuttavia vi sono altri modi di estinzione diversi dall’adempimento.

L’adempimento è la realizzazione esatta della prestazione dovuta, cioè conforme all’obbligo assunto.

L'adempimento porta l'obbligazione alla sua fine naturale.
Il legislatore stabilisce che nell’adempimento il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia [art. 1176 Cod. civ.] ossia deve curare con l’attenzione la prudenza dell’uomo medio sia i preparativi sia la conformità del risultato da procurare al debitore. l'estinzione di un rapporto giuridicoSiccome il debitore è tenuto ad adempiere esattamente la prestazione dovuta, il creditore può rifiutare il pagamento effettuato in maniera parziale da parte del debitore anche se la prestazione è divisibile; si noti invece che nel rapporto cambiario vale l’opposto.
Affinché l’adempimento sia regolare si ha bisogno che: colui che riceve la prestazione sia il destinatario dell’obbligazione o chi indicato dal creditore e che questi sia legalmente capace; il debitore si libera anche se paga in buona fede chi appariva il creditore (cd creditore apparente). A meno che diversamente specificato dal titolo costitutivo del rapporto, il luogo dell’adempimento deve essere: generalmente quello dove è sorta l’obbligazione per la consegna di una cosa certa e determinata, al domicilio del creditore se si tratta di pagamento di somme di denaro, o al domicilio del debitore in tutti gli altri casi. Il tempo o il momento deve essere quello stabilito dal titolo o se non pattuito il legislatore autorizza il creditore a pretendere il pagamento immediatamente. Tuttavia se si tratta di obbligazione a esecuzione continuata o periodica è necessario stabilire il momento iniziale e finale della prestazione, se si tratta di obbligazione ad esecuzione istantanea occorre determinare il giorno di esecuzione.
Se per l’adempimento è stato fissato un termine, esso può essere stato determinato a favore del debitore o del creditore a seconda che al creditore venga data la possibilità di esigere la prestazione solo dopo la scadenza o meno. Ma può essere fissato a favore di entrambi, quando la prestazione verrà effettuata il giorno di scadenza. Il debitore decade dal termine fissato a suo favore qualora sia diventato insolvente, abbia diminuito le garanzie date o non abbia dato le garanzie promesse.
Nel pagamento in contante è stato posto un limite in ventimilioni di lire portato poi a 12.500 € grazie ad una legge del 2002, e per i movimenti di importi superiori bisogna servirsi di intermediari abilitati. Le limitazioni all’uso del contante hanno favorito il diffondersi di mezzi alternativi come il bonifico bancario.
Di regola per il creditore è indifferente se la prestazione venga eseguita dal debitore o da un terzo. Il creditore può legittimamente rifiutare l'adempimento di un terzo solo nel caso in cui l'obbligazione sia infungibile o se il debitore ha precedentemente comunicato la sua opposizione a un pagamento fatto da terzi[Art. 1180 codice civile]. A meno che il terzo non sia intervenuto per spirito di liberalità egli potrà esperire contro il debitore avvantaggiandosi l’azione di arricchimento.
Nel caso in cui il creditore vanti più debiti della medesima specie dallo stesso debitore, questi effettuando un pagamento che non comprenda la totalità dei debiti può dichiarare quale intende saldare; in caso contrario si intende il debito scaduto e tra i più scaduti si sceglie quello meno garantito e poi quello più oneroso per il debitore o poi il più antico. Qualora il debitore abbia accettato l’imputazione del pagamento ad un debito effettuata dal creditore, egli non può più pretendere un’imputazione diversa.
Il pagamento può dar anche luogo alla sostituzione o surrogazione del creditore con un’altra persona. L’obbligazione non si estingue ma muta direzione, in quanto vi è una sostituzione. Dà luogo ad una successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio. La differenza rispetto alla cessione sta nel fatto che nella surrogazione l’obbligazione sia adempiuta e che il creditore sia soddisfatto. La surrogazione può avvenire: per volontà del creditore che può dichiarare espressamente di voler far subentrare il terzo nei propri diritti verso il debitore, per volontà del debitore che stipulando un mutuo può surrogare il mutuante nella posizione del creditore, per volontà della legge (surrogazione legale) nei vari casi previsti dall’art 1203.
Il creditore avendo diritto all’esatta esecuzione della prestazione può decidere di rifiutare o anche può accettare che il debitore si liberi con una prestazione diversa dall'esatto adempimento; qualora il debitore non esegua la prestazione concordata il creditore può esigere il pagamento di quanto dovuto dall'obbligazione [Art. 1197 codice civile].
A volte per la realizzazione dell’adempimento è necessaria la cooperazione del creditore. Allorquando il creditore, senza legittimo motivo, rifiuta di ricevere il pagamento offertogli dal debitore, oppure omette di compiere gli atti preparatori al compimento della prestazione, si realizza la figura della mora del creditore [Art. 1206 codice civile];
Affinché si abbia mora del creditore è necessario che il debitore faccia un offerta solenne al creditore, cioè presentata da pubblico ufficiale; quando l'offerta non è solenne non ci sarà mora del creditore ma essa vale solo ad escludere la mora del debitore [Art. 1220 codice civile].
Effetti della mora del creditore sono:
· rischio a suo carico che la prestazione divenga impossibile;
· onere al risarcimento dei danni provocati dal suo comportamento al debitore (oltre al rimborso delle spese di custodia e di conservazione della cosa dovuta).
· Gli interessi moratori del debitore non si calcolano

I modi estinzione diversi dall’adempimento
Compensazione: si realizza quando tra due soggetti sussistano rapporti di credito e debito a parti invertite: se sussistono determinate condizioni previste dall'ordinamento i due rapporti possono estinguersi totalmente o parzialmente senza ricorso ai rispettivi adempimenti mediante compensazione. La compensazione può essere:
· legale: richiede l'omogeneità delle prestazioni (stesso genere), la liquidità (determinati nel loro ammontare) e l'esigibilità (suscettibili di richiesta da parte del creditore di immediato adempimento) dei crediti [Art. 1243 codice civile]; perché la compensazione operi, è necessario che la parte la eccepisca in giudizio, non può essere rilevata d’ufficio; per effetto della compensazione legale i debiti si estinguono in maniera retroattiva dal momento della loro coesistenza.
· giudiziale: compensazione di un credito (anche non liquido, purché di facile e pronta liquidazione) ed esigibile, invocato in giudizio, con un altro, di medesime caratteristiche, opposto nel giudizio stesso al primo credito [Art. 1243 codice civile]; la compensazione giudiziale è applicata dal giudice che nella stessa sentenza rende determinabile il credito;
· volontaria: avviene per specifico contratto tra le parti [Art. 1252 codice civile], che possono riservarsi di derogare le condizioni necessarie alla compensazione legale o giudiziale; può essere anche preventiva, anteriore alla scadenza dei crediti; la compensazione facoltativa ha luogo quando la parte rinuncia ad eccepire un ostacolo che si frapporrebbe alla compensazione legale.
Confusione: l'obbligazione si estingue automaticamente per confusione quando un unico soggetto si trova nella condizione di creditore e di debitore relativamente alla stessa obbligazione [Art. 1253 codice civile]. Es successore diventa erede di sé stesso. Può decidere di accettare l’eredità con il beneficio di inventario, dispone così la separazione dei patrimoni di modo tale che i debiti del defunto non possono essere pagati usufruendo del patrimonio dell’erede.
Novazione: contratto con cui i soggetti di un rapporto obbligatorio sostituiscono un nuovo rapporto a quello originario. Affinché il nuovo contratto sia valido occorre che l’obbligazione precedente da novare sia valida. La novazione può essere:
· soggettiva qualora nel nuovo rapporto venga sostituita la figura del debitore [Art. 1235 codice civile]; alla novazione soggettiva si applicano le norme riguardanti la delegazione, l'espromissione e l'accollo;
· oggettiva qualora nel nuovo contratto venga modificato la prestazione o la causa [Art. 1230 codice civile]; elementi caratterizzanti la novazione oggettiva sono la modificazione dell'oggetto o della causa (elemento oggettivo) e la volontà di estinguere la precedente obbligazione o animus novandi (elemento soggettivo). Infatti le parti devono dichiarare espressamente di dar luogo a novazione.
Remissione: rinunzia del creditore al credito [Art. 1236 codice civile]; la remissione è un negozio unilaterale recettizio; la remissione tuttavia non è sufficiente ad estinguere l’obbligazione perché il debitore può dichiarare di non volerne approfittare; il debitore ha inoltre una tutela, la cd mora del creditore, istituto attraverso il quale fa accettare forzatamente la prestazione; la remissione può essere espressa o tacita (per consegna del titolo all'obbligato); il pactum de non petendo è un atto in cui il creditore si impegna a non chiedere il pagamento fino ad un certo periodo.
Impossibilità sopravvenuta: estingue l'obbligazione nel caso in cui questa sia divenuta impossibile senza colpa del debitore [Art. 1256 codice civile]; di regola l’impossibilità non può verificarsi rispetto alle obbligazioni generiche; l’effetto estintivo si verifica se l’impossibilità ha carattere definitivo; se invece è temporanea, il debitore è tenuto all’adempimento una volta che la causa che l’impediva dovesse venir meno; se la prestazione ha per oggetto una cosa determinata e diviene impossibile per causa imputabile al terzo, il debitore deve consegnare ciò che ha ricevuto a titolo di risarcimento dal terzo. Non costituiscono cause di impossibilità della prestazione, fatti che si limitano a rendere difficile l’adempimento.

Domande da interrogazione

  1. Qual è il modo tipico di estinzione di un'obbligazione?
  2. Il modo tipico di estinzione di un'obbligazione è l'adempimento, che consiste nella realizzazione esatta della prestazione dovuta, conforme all'obbligo assunto.

  3. Cosa succede se il debitore non adempie esattamente alla prestazione dovuta?
  4. Se il debitore non adempie esattamente alla prestazione dovuta, il creditore può rifiutare il pagamento parziale, a meno che non si tratti di un rapporto cambiario dove il pagamento parziale è accettato.

  5. Quali sono le condizioni necessarie affinché si verifichi la mora del creditore?
  6. La mora del creditore si verifica quando il creditore, senza legittimo motivo, rifiuta di ricevere il pagamento offertogli dal debitore o omette di compiere gli atti preparatori necessari, e il debitore ha fatto un'offerta solenne.

  7. In che modo la compensazione può estinguere un'obbligazione?
  8. La compensazione estingue un'obbligazione quando tra due soggetti esistono rapporti di credito e debito a parti invertite, e si possono estinguere totalmente o parzialmente senza ricorrere ai rispettivi adempimenti.

  9. Cosa comporta l'impossibilità sopravvenuta per l'estinzione di un'obbligazione?
  10. L'impossibilità sopravvenuta estingue l'obbligazione se questa diventa impossibile senza colpa del debitore, purché l'impossibilità sia definitiva e non temporanea.

Domande e risposte

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