Concetti Chiave
- Un trattato internazionale entra in vigore quando raggiunge un numero minimo di ratifiche dagli stati firmatari.
- La ratifica di un trattato crea obblighi solo sul piano del diritto internazionale, non automaticamente su quello interno.
- Per avere effetto interno, un trattato deve essere reso esecutivo tramite specifiche leggi nazionali, come la legge di esecuzione in Italia.
- Il parlamento può dover approvare due volte un trattato: per la ratifica e per l'esecuzione attraverso la legge esecutoria.
- In certi casi, ratifica ed esecuzione possono coincidere se il parlamento prevede una clausola di esecuzione al momento della ratifica.
Entrata in vigore di un trattato
Sul piano del diritto internazionale, un trattato entra in vigore quando raggiunge un numero minimo (variabile) di ratifiche da parte degli stati sottoscriventi, i quali hanno l’onere di dimostrare l’impegno assunto. La sottoscrizione di un trattato non è mai obbligatoria: esso, infatti, entra in vigore esclusivamente negli stati che hanno scelto di sottoscriverlo. Dopo aver acquistato efficacia tramite la ratifica, però, il trattato produce vincoli e limiti esclusivamente sul piano del diritto internazionale.
Per fare in modo che le disposizioni sancite dal trattato acquisiscano efficacia esecutoria sul piano del diritto interno a uno stato, è necessario attuare procedimenti specifici che, nel caso della repubblica italiana, corrispondono alla pubblicazione della cosiddetta «legge di esecuzione dei trattati internazionali.In sintesi, è possibile dire che una fonte pattizia:
- una volta ratificata ha automaticamente valore sul piano del diritto internazionale;
- trova un’applicazione interna esclusivamente in seguito all’emanazione della legge di esecuzione dei trattati internazionali.
Questa procedura dilaziona enormemente il lasso di tempo che intercorre tra il momento in cui una determinata fonte pattizia viene sottoscritta, poi ratificata a livello internazionale e, infine, resa esecutoria sul piano del diritto interno a uno stato.
Esistono trattati internazionali in merito ai quali il parlamento è chiamato a esprimersi due volte: per autorizzarne la ratifica (come sancito dall’articolo 80 della costituzione); e per renderli esecutori (tramite l’approvazione della legge esecutoria dei trattati internazionali).
Ciò consente, talvolta, di far coincidere la ratifica e l’esecuzione: quando il parlamento autorizza il capo dello stato a ratificare un trattato, inserisce, con effetti ora per allora, la clausola di esecuzione, la quale acquisirà efficacia solo se e quando il trattato acquisterà efficacia sul piano del diritto internazionale. Nella maggior parte dei casi, ratifica e approvazione esecutoria coincidono.