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Concetti Chiave

  • La distinzione tra enti pubblici e privati si basa sullo scopo perseguito: pubblico per i primi, privato per i secondi.
  • La classificazione tradizionale tra enti pubblici e privati è considerata inadeguata, poiché anche enti privati spesso perseguono fini di interesse generale.
  • Una differenza chiave risiede nell'atto costitutivo: gli enti pubblici nascono da norme o atti amministrativi, quelli privati da atti di autonomia privata.
  • Gli enti pubblici si suddividono ulteriormente in territoriali e non territoriali, a seconda del legame con una specifica area geografica.

Enti pubblici e privati

Una prima distinzione che risulta nel codice è quella tra enti pubblici (persone giuridiche pubbliche Art. 11) e enti privati (persone giuridiche private Art 12, abrogato, ora Art 1). Questa classificazione viene essenzialmente ricollegata allo scopo dell’ente:

-le persone giuridiche pubbliche sono coloro che perseguono istituzionalmente fini di rilevanza generale, di carattere pubblico, in contrapposizione alle persone giuridiche private che per loro natura perseguono scopi di carattere privato e non di rilevanza generale.

Da tempo la distinzione, così formulata, è sembrata insoddisfacente poiché non aderente alla realtà, che vede in misura sempre maggiore perseguire interessi di carattere generale anche da parte di enti dal carattere privato.

Il carattere generale pubblico dei fini dell’attività, di fronte ad una simile interscambiabilità, non può considerarsi un metodo affidabile per distinguere la persona giuridica pubblica dalla persona giuridica privata.

Una rilevante differenza si attesta dal punto di vista dell’atto costitutivo, il quale, nell’ipotesi di persona giuridica privata, è un atto di autonomia privata; a differenza dell’ente pubblico che viene ad esistere per effetto di una previsione normativa o di un atto amministrativo.

a)gli enti pubblici, al loro volta, si distinguono in enti pubblici territoriali (Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni: Art 114 Cost.) ed enti pubblici non territoriali, a seconda della sussistenza o meno di un legame della rispettiva attività con una determinata sfera territoriale.

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