Fabrizio Del Dongo
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Concetti Chiave

  • Gli enti ecclesiastici con fini religiosi o di culto sono equiparati, a fini fiscali, a quelli di beneficenza e istruzione.
  • Per le attività non religiose, gli enti ecclesiastici devono mantenere scritture contabili separate.
  • Gli immobili destinati esclusivamente al culto non sono considerati fonte di reddito e godono di esenzioni fiscali.
  • Gli enti ecclesiastici con personalità giuridica beneficiano di riduzioni d'imposta, come l'IRES ridotta del 50%.
  • Esenzioni e riduzioni fiscali sono previste anche per l'IMU, l'imposta di bollo e quella sulle successioni e donazioni.

Enti ecclesiastici: agevolazioni fiscali

La fonte normativa di riferimento è l’art.20 della Costituzione che cita espressamente il divieto di discriminazione. Inoltre, il Concordato sancisce che il fine di religione o di culto è equiparato, ai fini tributari, ai fini di beneficenza e di istruzione. Un’innovazione radicale della materie si ritrova nell’Accordo del 18 febbraio 1984, anche con lo scopo di eliminare privilegi del tutto ingiustificati
Punti salienti:
• gli enti ecclesiastici con fine di religione o di culto sono equiparati a quelli con fine di beneficenza e di istruzione
• attività diverse da quelle di religione o di culto sono soggette alle leggi dello Stato ed al relativo regime tributario.
Gli Enti ecclesiastici delle confessioni religiose che hanno stipulato un’intesa con lo Stato sono considerate O.N.L.U.S. (=Organizzazione Non Lucrative di Utilità Sociale) se nel loro atto costitutivo hanno indicato anche attività di assistenza sociale, socio-sanitaria, sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, solidarietà internazionale ecc… Per tali attività non religiose, gli Enti sono obbligati a tenere delle scritture contabili separate.
Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi prevede tutta una serie di deduzioni e agevolazioni fiscali per gli Enti ecclesiastici con personalità giuridica
Deduzioni
• gli immobili (compresi i monasteri) non sono considerati fonte di reddito, se non affittati, purché destinati al culto
• nella dichiarazione annuale dei redditi, le persone fisiche, dal reddito complessivo possono dedurre fino a euro 1.032,91 le erogazioni liberali in denaro a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della chiesa cattolica italiana e a favore delle altre confessioni religiose secondo i criteri stabilite dalle singole intese.
• Dal reddito complessivo le persone fisiche possono detrarre il 26% delle erogazioni liberali in denaro (importo non superiore a 30.000 euro) a favore delle O.N.L.U.S.
• Dal reddito complessivo, le persone fisiche possono detrarre il 19% delle erogazioni liberali a favore degli istituti paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione.
Agevolazioni
IRES (imposta sul reddito delle società): ridotta del 50%a favore degli enti ecclesiastici con personalità giuridica che pongono in essere attività di religione e di culto.
IVA : non è dovuta in quanto gli enti ecclesiastici non hanno un’attività commerciale come esercizio abituale. È invece considerata commerciale la vendita di pubblicazioni da parte delle associazioni di pubblicazioni a persone estranee.
IMU: (Imposta municipale unica): per i fabbricati destinati esclusivamente al culto, comprese le pertinenze, essa non deve essere versata e nemmeno i fabbricati di proprietà della Santa sede, indicati nel Trattano Lateranense.
N.B. Quando l’unità immobiliare ha un’utilizzazione mista, l’I.M.U. si applica soltanto alla frazione dell’unità interessata da attività commerciale.
Imposta di Bollo: esenzione quando si tratta di versamenti di quote associative o di contributi a favore di associazioni religiose o assistenziali
Imposta comunale sulle affissioni: ridotta del 50% in caso di pubblicità di manifestazioni religiose. Esenti sono gli avvisi e le pubblicazioni affissi alle porte delle chiese o sulla facciata di altri edifici religiosi, riguardanti il governo spirituale dei fedeli.
Imposta sulle successioni e sulle donazioni
Non si applica nel caso di trasferimenti a favore di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che abbiamo come scopo finalità di pubblica utilità
Conclusione
Si nota da parte dello Stato italiano uno sforzo per agevolare gli enti ecclesiastici sop hanno le attività svolte dagli Enti, soprattutto se fanno capo alla Chiesa cattolica e questo conferma il concetto di “favor religionis”. Questo si spiega con il merito che hanno le attività svolte dagli Enti; tuttavia bisogna sempre tenere presente l’art.20 della Costituzione che potrebbe rischiare di essere violato. Che si tratti di attività meritevoli si evince dalla partecipazione del contribuente al versamento dell’8 x 1000 anche se alcuni studiosi hanno fatto sollevato un problema di costituzionalità per lo svantaggio che si crea a discapito delle confessioni prive di “intesa” con lo Stato italiano.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la fonte normativa principale che regola le agevolazioni fiscali per gli enti ecclesiastici?
  2. La fonte normativa principale è l'articolo 20 della Costituzione, che vieta la discriminazione, e il Concordato che equipara i fini di religione o di culto a quelli di beneficenza e istruzione.

  3. Quali sono le condizioni per cui gli enti ecclesiastici possono essere considerati O.N.L.U.S.?
  4. Gli enti ecclesiastici possono essere considerati O.N.L.U.S. se nel loro atto costitutivo includono attività di assistenza sociale, socio-sanitaria, sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, solidarietà internazionale, ecc.

  5. Quali deduzioni fiscali sono previste per gli enti ecclesiastici?
  6. Le deduzioni fiscali includono la non considerazione degli immobili come fonte di reddito se destinati al culto, e la possibilità per le persone fisiche di dedurre erogazioni liberali a favore di istituti religiosi e O.N.L.U.S.

  7. Quali agevolazioni fiscali sono applicabili agli enti ecclesiastici con personalità giuridica?
  8. Le agevolazioni includono una riduzione del 50% dell'IRES, esenzione dall'IVA per attività non commerciali, esenzione dall'IMU per fabbricati destinati al culto, e riduzioni o esenzioni su altre imposte come l'imposta di bollo e l'imposta comunale sulle affissioni.

  9. Quali sono le critiche sollevate riguardo alle agevolazioni fiscali per gli enti ecclesiastici?
  10. Alcuni studiosi hanno sollevato problemi di costituzionalità, sostenendo che le agevolazioni creano uno svantaggio per le confessioni religiose prive di "intesa" con lo Stato italiano, potenzialmente violando l'articolo 20 della Costituzione.

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