Fabrizio Del Dongo
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Concetti Chiave

  • Gli Enti ecclesiastici possono svolgere attività di religione e culto, come l'esercizio del culto e la formazione del clero, e attività diverse, purché lecite.
  • Le attività diverse dagli scopi religiosi devono rispettare le leggi dello Stato e il regime tributario, come previsto dalla legge 222/1985.
  • Tali attività devono restare marginali per mantenere il riconoscimento giuridico dell'ente come religioso.
  • La Legge-quadro 328/2000 assegna agli enti religiosi un ruolo nel sistema integrato di interventi sociali, operando nel Terzo settore senza finalità di lucro.
  • Il Codice del Terzo settore del 2017 permette agli enti religiosi di svolgere attività di interesse generale per scopi civici e di solidarietà.

Enti ecclesiastici: attività autorizzate

Normativa di riferimento: Legge n° 222/1985 e Legge-quadro 328/2000

Gli Enti ecclesiastici possono svolgere due categorie di attività:
1. attività di religione e di culto, cioè dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi a scopo missionario, alla catechesi e all’educazione cristiana
2. attività diverse

Non è quindi escluso che gli Enti ecclesiastici riconosciuti civilmente possano svolgere attività diverse oltre a quelle inerenti la religione e il culto, purché ritenute lecite dall’ordinamento italiano.
Tali attività - diverse da quelle istituzionali - sono soggette alle leggi dello Stato e al relativo regime tributario.

Infatti, nell’esercizio di esse, l’Ente è tenuto a rispettare le norme previste dalla legislazione ordinaria come per esempio, la tenuta delle scritture contabili. Esse sono definite dalla legge 222/1985 come attività di assistenza e di beneficenza, di istruzione, educazione e cultura, attività commerciali o a scopo di lucro.
Quello che conta è che tali attività rivestano un ruolo marginale, senza assurgere al rango di finalità: la prevalenza di tali attività può far venir meno il carattere essenziale di religione e di culto e determinare la revoca del riconoscimento giuridico.
La Legge-quadro n° 328/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi sociali attribuisce agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato con lo Stato accordi o intese un ruolo molto significativo nell’ambito degli interventi e dei servizi sociali. Si parla così di Terzo settore in cui rientrano soggetti civili e religiosi che facendo propri i criteri “no profit” (e quindi assenza di finalità di lucro) operano nel campo educativo, sociale e sanitario partecipando e contribuendo così al benessere e alla crescita della società, anche perché gli interventi sono rivolti a tutti e non solo agli appartenenti di detta confessione
Successivamente, è stata approvata la riforma del Terzo settore dell’impresa sociale e del servizio civile “universale” che detta tutta una serie di regole per la trasparenza e l’informazione della loro gestione. Nasce allora un nuovo tipo di impresa - l’impresa sociale - che tocca tutto il settore dell’assistenza, compresa quella religiosa.
Infine dobbiamo ricordare il Codice del Terzo settore del 2017 le cui norme si applicano anche agli enti religiosi civilmente riconosciuti limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale per il raggiungimento di finalità civiche, di solidarietà e di utilità sociale.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le attività che gli Enti ecclesiastici possono svolgere secondo la normativa italiana?
  2. Gli Enti ecclesiastici possono svolgere attività di religione e di culto, oltre ad attività diverse purché lecite, come assistenza, beneficenza, istruzione e attività commerciali, secondo la Legge n° 222/1985 e la Legge-quadro 328/2000.

  3. Qual è il ruolo degli Enti ecclesiastici nel Terzo settore secondo la Legge-quadro n° 328/2000?
  4. Gli Enti ecclesiastici hanno un ruolo significativo nel sistema integrato di interventi sociali, operando nel campo educativo, sociale e sanitario senza scopo di lucro, contribuendo al benessere e alla crescita della società.

  5. Come si applica il Codice del Terzo settore del 2017 agli Enti ecclesiastici?
  6. Il Codice del Terzo settore del 2017 si applica agli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti per le attività di interesse generale, mirate a finalità civiche, di solidarietà e di utilità sociale.

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