Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • I 12 deputati e 6 senatori eletti nelle circoscrizioni estere rappresentano i cittadini italiani residenti all'estero, garantendo loro il diritto al voto senza dover affrontare viaggi onerosi.
  • I seggi riservati agli italiani all'estero sono sottratti al numero complessivo dei seggi nazionali, evitando che i loro voti si mescolino con quelli dei residenti in Italia.
  • La rappresentanza estera in Italia costituisce una novità rispetto alla tradizionale continuità fra rappresentanza, popolo e territorio.
  • Il sistema bicamerale italiano resta paritario e indifferenziato, con una leggera differenza nella rappresentatività del Senato rispetto alla Camera.
  • Le Camere durano in carica 5 anni e possono essere prorogate solo in caso di guerra, seguendo una regola costante degli ordinamenti rappresentativi.

Eligendi nelle circoscrizioni estere

I 12 deputati e i 6 senatori eletti nelle circoscrizioni estero rappresentano i cittadini che non risiedono in Italia. In questo modo, con la riforma degli artt. 56 e 57 Cost. (intervenuta con l. cost. 1/2001), si è inteso rendere effettivo quel diritto al voto che, in quanto cittadini, i residenti all’estero avevano sempre avuto, ma difficilmente potevano esercitare a causa della necessità di sottoporsi a un viaggio spesso oneroso.

In compenso si è ritenuto di «isolare» questi elettori, riservando ad essi i seggi che si son detti (sottratti al numero complessivo di 630 e 315) ed evitando che i loro voti confluiscano con quelli dei residenti nel territorio nazionale. La soluzione trova qualche esempio simile in altri ordinamenti, ma costituisce, concettualmente, una rottura rispetto alla tradizionale continuità fra rappresentanza, popolo, territorio (si tratta di cittadini, in ogni caso alcuni milioni di persone, che per lo più hanno anche una seconda cittadinanza, possono esercitare il diritto di voto anche per parlamenti di altri paesi e quasi mai pagano tasse in Italia).
D’altra parte, l’aver garantito una rappresentanza dei residenti all’estero sia alla Camera sia al Senato non ha fatto che confermare il carattere paritario e indifferenziato del bicameralismo italiano nel quale le due Camere restano sostanzialmente indistinguibili. La principale differenza consiste nella minor rappresentatività del Senato.
Le Camere durano in carica 5 anni e non possono essere prorogate se non per legge nel solo caso in cui il paese sia in guerra (art. 60 Cost.). Tale previsione va letta insieme all’art. 78 Cost., che attribuisce alle Camere stesse il potere di deliberare lo stato di guerra. Ciò significa che non è presupposto sufficiente per una proroga delle Camere un semplice intervento, anche armato, riconducibile a una delle frequenti operazioni intraprese dall’Italia nel quadro dell’Onu o della Nato. Il divieto di proroga risponde a una regola costante degli ordinamenti rappresentativi: verrebbe eluso il principio cardine del periodico rinnovo delle cariche, infatti, se gli organi rappresentativi potessero protrarre discrezionalmente il proprio mandato.

Domande da interrogazione

  1. Qual è l'obiettivo della riforma degli articoli 56 e 57 della Costituzione italiana riguardo ai cittadini residenti all'estero?
  2. La riforma mira a rendere effettivo il diritto di voto per i cittadini italiani residenti all'estero, evitando loro viaggi onerosi per votare, e riservando seggi specifici per loro nelle circoscrizioni estere.

  3. In che modo la rappresentanza dei residenti all'estero influisce sul sistema bicamerale italiano?
  4. La rappresentanza dei residenti all'estero conferma il carattere paritario e indifferenziato del bicameralismo italiano, dove le due Camere restano sostanzialmente indistinguibili, con una differenza principale nella minor rappresentatività del Senato.

  5. Quali sono le condizioni per la proroga delle Camere in Italia?
  6. Le Camere durano in carica 5 anni e possono essere prorogate solo per legge nel caso in cui il paese sia in guerra, come stabilito dall'art. 60 della Costituzione, in combinazione con l'art. 78 che attribuisce alle Camere il potere di deliberare lo stato di guerra.

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