Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • L'articolo 2113 c.c. prevede l'invalidità relativa di rinunce e transazioni lavorative, applicabile solo in assenza di specifiche modalità protettive.
  • La validità delle transazioni viene garantita quando avvengono con l'assistenza di un'associazione sindacale o davanti a commissioni e giudici.
  • Le sedi specifiche garantiscono la protezione del lavoratore, riducendo la sua debolezza negoziale grazie all'intervento di soggetti terzi.
  • L'assistenza nella stipulazione delle rinunce assicura che siano espressione di volontà informata, non coartata.
  • L'articolo mira a flessibilizzare il sistema dell'inderogabilità, restituendo al lavoratore autonomia negoziale sotto vigilanza qualificata.

Indice

  1. Invalidità relativa e modalità particolari
  2. Protezione del lavoratore
  3. Obiettivi dell'autonomia assistita

Invalidità relativa e modalità particolari

L’invalidità prevista dall’art. 2113 ha carattere relativo. Essa non si applica quando il lavoratore stipula la rinuncia o la transazione secondo modalità particolari:

- con l’assistenza di un’associazione sindacale dei lavoratori;

- davanti alla commissione provinciale di conciliazione costituita presso la sede territoriale dell'ispettorato del lavoro;

- davanti ha un giudice, cioè nell'ambito di una controversia lavorativa. In questo caso, il giudice è obbligato a tentare la conciliazione tra le parti;

- davanti agli organi con facoltà di certificare i contratti collettivi di lavoro (ad esempio le province) abilitati dal decreto Biagi.

Protezione del lavoratore

Si presuppone che, in queste sedi, la debolezza negoziale del lavoratore venga meno grazie alla presenza di soggetti preposti a proteggerlo (come il sindacato) o imparziali (giudice e commissioni di conciliazione e certificazione).

Tali soggetti assistono il lavoratore nella stipulazione dell’atto di rinuncia o transazione al fine di garantire che esso sia davvero il frutto della volontà dello stipulante, informata e non coartata.

Obiettivi dell'autonomia assistita

Questi meccanismi di autonomia individuale assistita hanno due obiettivi principali:

- rendono più flessibile il sistema dell'inderogabilitò;

- restituiscono al lavoratore un ampio margine di autonomia negoziale, anche se sotto la costante vigilanza di terzi qualificati.

Sulla base di quanto sopra affermato, è possibile desumere il carattere relativo dell’efficacia giuridica di cui gode l’articolo 2113 del Codice civile: esso sancisce l’invalidità di transazioni e rinunce in peius per il lavoratore, ma circoscrive la suddetta nullità al sussistere di specifici requisiti.

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