Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La legge 353 del 1990, entrata in vigore nel 1995, mirava a ridurre i tempi lunghi del processo civile, ma non fu del tutto efficace.
  • Il D.LGS. 5/2003 introdusse un rito specifico per controversie societarie, mentre il D.LGS. 40/2006 riformò l'arbitrato e il procedimento in Cassazione.
  • La legge 69/2009 abolì il processo societario, considerato non riuscito, e la legge 183/2010 apportò cambiamenti alla conciliazione e all'arbitrato nel lavoro.
  • Dal 2011 al 2018, numerose riforme hanno modificato vari aspetti del processo civile, cercando di migliorarne l'efficacia.
  • Le fonti del diritto processuale civile includono anche il Codice civile e il diritto europeo, che prevale sulle norme nazionali.

Indice

  1. Novellazione del codice di procedura
  2. Riforme successive al 1995
  3. Fonti del diritto processuale civile

Novellazione del codice di procedura

Una delle novellazioni più importanti del Codice di procedura civile fu quella approvata mediante la legge 353 del 1990, entrata in vigore nel 1995. La legge era pensata proprio per porre rimedio, nei limiti del possibile, ai tempi eccessivamente lunghi del processo civile, che in alcuni casi rischiavano persino di vanificare gli effetti della tutela giuridica.

Riforme successive al 1995

Esito: la riforma non fu soddisfacente, per questo da allora ne furono approvate molte altre:

- D.LGS. 5/2003 → introdusse un apposito rito per le controversie in materia societaria;

- D.LGS. 40/2006 → riformò il procedimento dell’arbitrato e quello dinanzi alla Cassazione;

- l. 69/2009 → abolì il processo societario poiché si era rivelato un insuccesso;

- l. 183/2010 → ha innovato la materia della conciliazione e dell’arbitrato in ambito lavoristico;

- dal 2011 al 2018 → diverse leggi hanno innovato vari aspetti del processo civile.

Fonti del diritto processuale civile

Fra le fonti del diritto processuale civile sono annoverate anche le disposizioni contenute nel libro VI del Codice civile, dedicato alla tutela dei diritti. VI rientra poi la legge, che secondo l’art. 111 della Costituzione deve regolare il giusto processo.

Acquisiscono grande rilevanza anche le fonti di matrice comunitaria: il diritto europeo è sovraordinato rispetto a quello nazionale, dunque le regole interne devono essere conformi a quelle dell’UE.

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