Concetti Chiave
- In diritto romano, la proprietà è vista come diritto reale, inizialmente riservato al sovrano, ma poi distribuito da Romolo ai capi famiglia.
- L'assegnazione di appezzamenti di terreno agli ager publicus è spesso considerata un trasferimento di possesso piuttosto che trasferimento della proprietà.
- Il termine "dominium" (ex iure Quiritium) venne usato per indicare la proprietà, mentre "dominus" designava il proprietario.
- Bartolo da Sassoferrato fu il primo giurista a definire la proprietà come il diritto di disporre interamente di una cosa, concetto ripreso da molte leggi moderne.
- La definizione di Bartolo scinde il diritto di proprietà nei verbi "godere e disporre", implicando un'ampia interpretazione del termine "proprietà".
Indice
Origini della proprietà
La proprietà si configura come diritto reale (diritto soggettivo assoluto, dunque esperibile erga omnes). Il diritto romano ascrive l’origine della proprietà alla leggenda secondo cui la proprietà fondiaria inizialmente era esclusiva del sovrano, ma poi Romolo avrebbe attribuito appezzamenti di terreno di circa mezzo ettaro ai singoli capi famiglia. Ciò determinò l’assegnazione di proprietà degli ager publicus (da molti definita come un trasferimento del possesso e non una cessione dell’effettiva proprietà).
Evoluzione del concetto di proprietà
Originariamente la proprietà veniva definita attraverso la perifrasi «hanc rem meam esse aio (la cosa è mia)»; in seguito, però, si affermò l’espressione «dominium» (ex iure Quiritium) per indicare il diritto di proprietà e l’espressione «dominus» (ex iure Quiritium) per indicare il proprietario. Infine, in età più tarda sorsero i termini proprietas e proprietarius per definire il concetto di proprietà e quello di proprietario.
Definizione di Bartolo da Sassoferrato
Il primo giurista a definire compiutamente il concetto di proprietà fu Bartolo da Sassoferrato (1314-1357) il quale, basandosi sulle fonti romane, ha scritto che «la proprietà (dominium) è il diritto di disporre interamente di una cosa corporale ove la legge non lo vieti». La definizione fornita da Bartolo ha ottenuto una grande risonanza, al punto che tale concetto è stato ripreso anche dal codice civile italiano (art. 832) e dai codici di molti altri Paesi.
Il verbo «disponere» utilizzato da Bartolo appare scisso nei due verbi «godere e disporre»: esso, dunque, conteneva sia il verbo uti (usare) che il verbo frui (godere della cosa). In tal senso, il termine «proprietà» implicava un’accezione molto ampia.